La Consob ha deliberato, a seguito del quesito trasmesso dalle società interessate, che l’esecuzione dell’operazione non comporterebbe l’obbligo di OPA sulle azioni Fondiaria-SAI, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 58/98, in quanto risulterebbe applicabile l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. b), n. 1, par. iii, del Regolamento 11971 in materia emittenti.
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Si ricorda che la menzionata ipotesi di esenzione trova applicazione, per le società soggette a vigilanza, in presenza di una ricapitalizzazione effettuata a seguito di richieste formulate da un’autorità di vigilanza prudenziale. In proposito, alla luce dei risultati dell’esercizio 2010 già resi noti al mercato, l’ISVAP ha chiesto a Fondiaria-SAI, in data 31 marzo 2011, di dar corso all’aumento di capitale che l’assemblea aveva delegato, con delibera del 26 gennaio u.s., all’organo amministrativo. |
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