La delibera n. 15 delle sezioni riunite della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica, approvata lo scorso 14 maggio e pubblicata ieri sul sito www.corteconti.it, evidenzia in diversi passaggi l'apprezzamento per la Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione. Nel capitolo "Sintesi e conclusioni" si può infatti leggere che «il decreto legislativo n. 150 del 2009, attuativo di un'ampia riforma della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni, mira a una riqualificazione della spesa del personale attraverso un diverso riparto delle fonti regolatrici del rapporto. Risalta, in particolare, la limitazione dell'area di intervento della contrattazione nazionale e della contrattazione integrativa, ritenuta, quest'ultima, strumento non in grado di assicurare una effettiva correlazione tra l'erogazione dei trattamenti accessori e l'effettivo accertamento di miglioramenti della performance delle amministrazioni e di prevedere adeguati meccanismi di premialità e selettività nella distribuzione delle risorse presenti nei fondi unici».
E più avanti si afferma che «la Corte sottolinea la necessità di una rapida e condivisa attuazione del nuovo meccanismo di valutazione». Nel capitolo dedicato agli "Strumenti di controllo delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche", la Corte dei Conti ricorda inoltre che: «A fronte di una maggiore flessibilità nella definizione delle specifiche politiche contrattuali, il meccanismo previsto nel testo unico n. 165 del 2001 - fino alle modifiche da ultimo apportate con il decreto legislativo n. 150 del 2009 - non prevedeva un adeguato meccanismo di controllo sulla complessiva dinamica di spesa per il personale non statale. La norma di chiusura posta nell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, disponeva, infatti che, in caso di dissenso con il Governo relativamente alla valutazione della compatibilità dei costi contrattuali con il quadro programmatico di riferimento, i comitati settore per i comparti del personale non statale potevano, comunque, disporre l'ulteriore corso dell'accordo, ferma restando l'esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato» (p. 183).
E ancora: «Il quadro normativo relativo alle procedure di contrattazione vede una significativa modifica ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2009 delle norme poste nel testo unico n. 165 del 2001. La riforma rende più incisivo, a fini di coordinamento della finanza pubblica, l'intervento del Governo sulle scelte contrattuali relativamente a tutto il personale pubblico. Per tutte le amministrazioni non territoriali i poteri di indirizzo per la contrattazione vengono demandati, attraverso una operazione di riordino dei precedenti Comitati di settore, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (articolo 41 comma 3), con obbligo di acquisire il semplice avviso degli organi di vertice delle diverse amministrazioni interessate (Ministro dell'istruzione, direttori delle agenzie fiscali, conferenza dei rettori, etc.).
Al Governo viene, poi, affidato il compito di determinare le risorse per i rinnovi contrattuali anche con riferimento al personale delle Regioni e degli enti locali previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. Un ulteriore rafforzamento dei poteri di coordinamento del Governo deriva dalla abrogazione della norma (art. 47) che, in caso di contrasto tra il comitato di settore e il Consiglio dei ministri in merito alla compatibilità economica degli oneri derivanti da specifiche ipotesi di accordo, consentiva, comunque, la possibilità di una sottoscrizione in via definitiva del contratto collettivo, ferma restando l'esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato. Il decreto legislativo 150 del 2009 non contiene ulteriori specifiche misure di contenimento della spesa di personale.
La riforma della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni mira ad una riqualificazione della spesa attraverso un diverso riparto di competenza delle fonti regolatrici del rapporto, limitando l'area di intervento della contrattazione nazionale ed integrativa, ritenute strumento non in grado di assicurare una effettiva correlazione tra l'erogazione dei trattamenti accessori, accertati miglioramenti della performance delle amministrazioni e di prevedere adeguati meccanismi di premialità e selettività nella distribuzione delle risorse presenti nei fondi unici. Nella relazione 2010 sul costo del lavoro la Corte ha evidenziato la coerenza complessiva del disegno riformatore con l'intento di correggere le disfunzioni evidenziate nel precedente assetto delle relazioni sindacali e il positivo avvio nel rispetto della tempistica prefissata degli adempimenti necessari a garantire il pieno funzionamento del nuovo sistema di valutazione» (pp. 190-191). |