Un’altra importantissima vittoria della Confconsumatori relativamente all’acquisto di obbligazioni Finmek: restituiti oltre 22 mila euro. La banca aveva il dovere di informare correttamente il cliente del livello di rischio e valutare l'investimento inadeguato, anche se l'acquirente non aveva fornito informazioni sulla sua situazione finanziaria. Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 1198/11 del 4 agosto 2011 ha risolto il relativo contratto, condannando un istituto di credito a restituire ad un associato Confconsumatori il capitale investito (22.038,51 €), maggiorato degli interessi legali, per un acquisto di obbligazioni Finmek effettuato il 23 novembre 2001, ossia quando quei titoli erano ormai da considerarsi pericolosi. Il Tribunale ha riconosciuto l’inadempimento della banca per non aver fornito al cliente una completa informazione circa i rischi connessi a quella operazione. Tale obbligo, ancora per il Tribunale, implicava infatti l’indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell’investimento secondo le maggiori agenzie specializzate in materia, valutazione che l’istituto era tenuto a conoscere. Il che comportava che quest’ultimo dovesse considerare quell’investimento inadeguato per il cliente con conseguente necessità di un’informativa scritta della circostanza e della specifica autorizzazione nella stessa forma dell’investitore a norma dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98. Nessun rilievo, sempre per quel giudice, poteva attribuirsi al fatto che il cliente avesse rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria. Ciò, infatti, non valeva ad esonerare l’intermediario dal valutare l’adeguatezza dell’operazione in ossequio ai principi generali di correttezza, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, tra le quali, nel caso, di specie, il fatto che il risparmiatore avesse effettuato fino ad allora investimenti in titoli con indici di rischiosità molto bassi, comprando un altro titolo. “È questa – dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano di Brindisi, legali di Confconsumatori, che hanno tutelato in giudizio il risparmiatore – un altro provvedimento che dimostra la sempre più crescente attenzione della magistratura nella tutela del risparmiatore. La giurisprudenza continua, infatti, a ripetere che i doveri informativi a carico dell’intermediari non si sostanziano nella semplice consegna del Documento sui Rischi Generali dell’Investimento, ma che occorre la dimostrazione, da parte della banca, di una attenzione alla pericolosità del titolo secondo la valutazione delle agenzie specializzate. E certo – concludono gli avv.ti Franchi e Di Brindisi – sicuro non era il bond Finmek, un bond emesso all’estero da una finanziaria di un gruppo ormai sulla via del disastro". Lo comunica la Confconsumatori. |