L’evoluzione e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche degli ultimi anni hanno reso il computer, con frequenza sempre maggiore, strumento o oggetto di attività illecita. Di conseguenza, il legislatore è dovuto intervenire, anche sul piano penale, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie criminose definite computer crimes o reati informatici. Nonostante dal punto di vista quantitativo le applicazioni giurisprudenziali non siano molto ingenti, tale categoria di reati rappresenta un settore del diritto penale di notevole importanza stante la rilevanza economica dei danni causati da tali fattispecie criminose. Tra i reati informatici, poi, peculiare rilevo assume la frode informatica prevista dall’art. 640 ter c.p..
Si tratta, invero, di una fattispecie che, sorta per superare i limiti applicativi della truffa alle ipotesi di attività commesse per mezzo o aventi per oggetto un computer, offre interessanti spunti di riflessione sul piano sistematico. La frode informatica, inoltre, ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi come ad esempio la questione concernente il momento consumativo del reato o, ancora, quella di stabilire l’esatta portata dell’inciso contenuto nella norma “senza diritto”. Scopo della presente trattazione sarà, dopo avere brevemente tracciato le linee fondamentali dei reati informatici introdotti dalla L. 547 del 19932, quello di analizzare la struttura della fattispecie di frode informatica col precipuo scopo di stabilire se tale figura debba considerarsi una figura di reato autonoma (concettualmente oltre che sul piano normativo), ovvero una ipotesi speciale di truffa il cui unico scopo è quello di estendere la punibilità ai fatti che, per essere commessi mediante o sul computer, presentano tutti gli estremi della truffa ad eccezione dell’induzione in errore.
L’individuazione dei caratteri propri e peculiari dei reati informatici ha rappresentato (e per certi versi ancora rappresenta) una operazione di notevole difficoltà essenzialmente per due ordini di ragioni. Anzitutto, per la varietà delle condotte riconducibili a tale tipologia di reati nel cui ambito il computer può rivestire tanto il ruolo di strumento per la realizzazione della condotta criminosa quanto quello di oggetto su cui l’azione illecita viene a ricadere. In secondo luogo, le difficoltà sono strettamente connesse alla rapida evoluzione tecnologica che caratterizza l’intero settore e che rende altrettanto mutevoli e sfuggenti le attività illecite. Nonostante tali difficoltà, dei reati informatici sono state apprestate diverse definizioni. E così è stato affermato che costituisce reato informatico “ogni condotta antigiuridica disonesta o non autorizzata concernente l’elaborazione automatica e/o la trasmissione dei dati”. Ancora, i reati informatici sono stati descritti come “qualsiasi atto o fatto contrario alle norme penali nel quale il computer viene coinvolto come oggetto del fatto, come strumento o come simbolo".
Dal tenore di tali definizioni appare evidente che l’unico dato unificante dei reati informatici è costituito dal coinvolgimento, attraverso differenti modalità, di strumenti informatici. Tuttavia, come correttamente è stato osservato, non tutti i comportamenti correlati all’uso del computer, ancorché penalmente rilevanti, possono farsi rientrare nel novero dei reati informatici, essendo tale qualifica da limitarsi ai soli casi in cui il sistema informatico o altri beni informatici (quali dati o programmi) costituiscano l’oggetto della condotta criminosa, ossia a quelle ipotesi in cui la particolare natura dei beni informatici comporti problemi di applicazione delle norme tradizionali e l’esigenza di nuove fattispecie penali.
Non può, peraltro, tacersi che secondo alcuni autori la nozione di reati informatici costituisce una categoria concettuale di ordine generale priva di un preciso significato tecnico-giuridico e, pertanto, inutilizzabile a fini esegetici e sistematici. Viceversa, secondo questo orientamento, risulta molto più proficuo un approccio di tipo casistico in luogo di quello sistematico. Ciò proprio perché le nuove tecnologie rappresentano nuove modalità di esercizio di attività previste e tutelate e, di conseguenza, nuove modalità di commissione di illeciti previsti a tutela di beni giuridici già riconosciuti dall’ordinamento. |