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IL DECRETO SULLE RINNOVABILI E’ LEGGE

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo è entrato in vigore il D. Lgs n°28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

 

Si tratta di uno dei provvedimenti più importanti in questo settore, che non solo recepisce la direttiva europea sull’energia “pulita”, ma ne definisce il sistema di regole e incentivi per i prossimi 10 anni. Un quadro complesso e molto articolato che introduce i principi e gli strumenti per raggiungere gli obiettivi nazionali in termini di energia rinnovabile, stabiliti e condivisi con l’unione europea, che per l’Italia si traducono nel 17% sui consumi finali di energia elettrica, termica e per i trasporti . Il provvedimento coinvolge quindi tutte le fonti rinnovabili e le varie tipologie energetiche, gli aspetti autorizzativi, le politiche di incentivo, gli obblighi e le sanzioni, l’informazione e la ricerca, il monitoraggio dei risultati. Il decreto ha previsto che per dare operatività saranno necessari 47 tra decreti attuativi e atti di indirizzo che, malgrado le buone intenzioni, richiederanno ben più di un anno.

Tutto il dibattito di questi giorni attorno a questo decreto è stato orientato e sbilanciato su un unico argomento: il fotovoltaico, ma i contenuti sono ben più vasti. Vi sono sicuramente preoccupazioni da comprendere sulle quali condividiamo la necessità di una giusta risposta, ma è necessario, per la completezza dell’informazione, evidenziare e ribadire alcuni contenuti che per il settore delle agrienergie che saranno non solo importanti ma per certi aspetti fondamentali: DEFINIZIONI Nelle definizioni (art. 2) di biomassa sono state ricomprese le potature provenienti dal verde pubblico e privato; TELERISCALDAMENTO (art. 22) Viene istituito un fondo di garanzia a sostegno di reti di teleriscaldamento alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano pari a 0,05 c€/Sm3. Ciò significa che gli investimenti per realizzare reti di teleriscaldamento potranno richiedere l’accesso a questo fondo a garanzia di prestiti bancari.

Le infrastrutture destinate all’installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (reti di teleriscaldamento) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, cioè alla stessa stregua di strade residenziali, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Un decreto attuativo ne preciserà i criteri e dovrà tener conto, tra l’altro, della disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni; ENERGIA TERMICA (art.28) È previsto uno specifico incentivo per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011. Il decreto fissa il principio ma rinvia ad un successivo atto il dettaglio degli interventi ammessi.

A questo proposito Aiel ha presentato alle commissioni parlamentari due precise proposte: a) un contributo alla rottamazione di vecchi e obsoleti apparecchi a legna da ardere da sostituire con modelli di moderna tecnologia alimentati a legna, cippato o pellet, certificati da organismo abilitato e che rispondono alle migliori classi di efficienza e riduzione delle emissioni; b) l’istituzione di un sistema analogo al «conto energia» e riferito all’energia termica erogata da impianti alimentati a biomasse legnose della potenza non superiore a 1 MWt; (art. 29) È annunciata una riforma dei certificati bianchi, cioè i titoli di efficienza energetica che includono anche l’energia termica da reti di teleriscaldamento.

Le modifiche riguarderanno sia la durata che l’entità del contributo tariffario; (allegato 3) Nei nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire tramite il ricorso a fonti rinnovabili, il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento: 20% per le richieste a edificare presentate tra il 31 maggio 2012 e il 31 dicembre 2013; 35% dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 50% quando la richiesta del titolo edilizio è rilasciata dal 1 gennaio 2017. Questi obblighi non si applicano qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno per riscaldamento e acqua calda sanitaria.

Per gli edifici pubblici questi obblighi sono incrementati del 10%. Se questi limiti non verranno rispettati fin dalla progettazione dell’edificio, non verrà rilasciato il permesso a costruire; ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE E BIOGAS (art.25) Le tariffe omnicomprensive già previste per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW restano costanti per l’intero periodo di diritto e ferme ai valori stabiliti, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Lo stesso vale per i coefficienti di moltiplicazione già previsti per gli impianti superiori a 1 MW che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Per il periodo successivo un decreto attuativo stabilirà nuove tariffe, durata, classi di potenza (art.24); BIOMETANO (art.20 e 21) Per la prima volta la legislazione italiana definisce un sistema di regole e incentivi per il biometano che potrà essere destinato a tre differenti finalità: alla produzione di energia elettrica con tecnologie ad alta efficienza, all’utilizzo come biocarburante per il settore dei trasporti, all’immissione nella rete del gas naturale. (art.8) Al fine di incentivare il biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e urgenza; BIOCARBURANTI (art.33) La quota obbligatoria di biocarburanti da miscelare nei carburanti fossili da conseguire entro il 2014 è del 5%. Il biometano è riconosciuto a tutti gli effetti come un biocarburante gessoso; CUMULABILITA’ DEGLI INCENTIVI (art.26) Per gli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, gli incentivi nelle tariffe elettriche sono cumulabili con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’ investimento.

Stessa opportunità ma senza limiti di potenza è consentita agli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare, biomasse, biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, inclusi i sottoprodotti , ottenuti nell’ambito di intese di filiera, contratti quadro o filiere corte cioè ottenuti entro un raggio di 70 km dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica. SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI (art. 15) E’ previsto un sistema di qualificazione professionale per l’attività di installazione e manutenzione ordinaria di caldaie e stufe a biomassa, con specifici requisiti tecnico professionali.

Quelli qui elencati sono solo una parte dei contenuti che questo provvedimento ha disciplinato. Per coglierne appieno gli effetti saranno necessari i provvedimenti attuativi. Avanziamo fin d’ora la forte richiesta di un coinvolgimento delle associazioni del settore agrienergetico nella predisposizione delle norme di attuazione affinché si possano avanzare proposte e concrete indicazioni.

 

Fonte AIEL


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