Se ne parla sempre di più, ma sono in molti a non aver ancora capito cosa siano e come vengono regolate dalla legge. L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono. f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. » (art.266 c.p.p. ) Essa consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica. L'intercettazione tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero (art. 15 Cost) e la libertà domiciliare (art. 14 Cost), per cui sono dettate particolari norme procedurali volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività.
Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione. Poi c’è la spinosa questione legata al Garante della Privacy e alla pubblicazioni di notizie sui mezzi di informazioni. Infatti il Garante ha più volte indicato le prescrizioni vincolanti per tutti i mezzi di informazione dei casi in cui notizie e documenti possono, secondo la legislazione vigente, essere legalmente conosciuti anche da soggetti estranei al processo.
Ha ribadito i principi dell’essenzialità dell’informazione, dell’interesse pubblico di conoscere i fatti, il dovere di rispettare sempre la dignità e la sfera sessuale delle persone, l’obbligo di prestare la dovuta attenzione ai minori e alle famiglie incolpevolmente coinvolte. Nel ricordare che la violazione di questi principi è illecita, il Garante sottolinea il fatto che nelle indagini penali in corso possono essere presenti anche delicati atti, documenti ed informazioni acquisiti ai danni di numerose persone che hanno subito una gravissima violazione del loro diritto alla riservatezza. |