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NOTA DEL DIRETTORE DEL PARCO SULLA CENTRALE DEL MERCURE

 

Il decreto dirigenziale del 9 settembre scorso, con il quale il dipartimento delle attività produttive della Regione Calabria ha autorizzato la riattivazione della Centrale del Mercure, fa riferimento, come è ovvio, tra le altre, ad una mia parte di responsabilità nel procedimento, per gli atti da me assunti come direttore del Parco. Con la mia determinazione dirigenziale n. 1111 del 28.10.2009, seguita allo specifico indirizzo approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con la deliberazione n. 67 del 12.10.2009, ho disposto, infatti, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90, l’annullamento d’ufficio del parere reso, in applicazione delle norme di salvaguardia contenute nel decreto istitutivo dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, nella Conferenza di servizi del 30.07.2009 della Provincia di Cosenza. A tale annullamento è seguita la nota prot. n. 109296 del 17/11/2009, del Dirigente del settore Attività Economiche e Produttive della Provincia di Cosenza, con la quale si chiedeva “di chiarire meglio la posizione dell’ente in merito al procedimento di riattivazione della centrale” ed in particolare “se l’annullamento del parere espresso è da intendersi come parere contrario rispetto all’oggetto della conferenza dei servizi oppure con l’annullamento del parere lo stesso ente non intende esprimere alcun parere”.

A tale richiesta ho dato riscontro con nota del 25.11.2009, precisando che “il parere reso nella seduta della conferenza dei servizi del 30.07.2009 (prot. n. 7550 del 28.07.2009) deve considerarsi privo di ogni effetto fermo restando che la scrivente amministrazione si esprimerà nel merito della questione nelle forme rituali previste dalla norme che regolano l’istituto della conferenza dei servizi che codesto ente intenderà nel seguito praticare”. Con altra nota, del 04.12.2009, ho invitato, poi, lo stesso Dirigente “ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento in relazione alla conclusione del procedimento di che trattasi in assenza del parere necessario dell’Ente Parco Nazionale del Pollino che, si ribadisce, questa amministrazione renderà nelle forme rituali previste dalla norme che regolano l’istituto della conferenza dei servizi che codesto ente intenderà nel seguito praticare”.

Come si legge nel decreto del Dirigente del dipartimento delle attività produttive della Regione Calabria dello scorso settembre, “il TAR Calabria e, successivamente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 180/2010 del 20.02.2010 e n. 1858 del 26.04.2010, hanno sancito la competenza della Regione Calabria” e, pertanto, si è ritenuto che “il procedimento condotto dall’amministrazione provinciale di Cosenza sia viziato da incompetenza relativa”. Si legge, nello stesso decreto, del richiamo “alla propria nota n. 13021/DIP del 28.07.2010 con la quale è stato richiesto agli enti coinvolti nell’iter condotto dall’amministrazione provinciale di Cosenza di voler comunicare eventuali modifiche al parere già rilasciato in sede di conferenza di servizi conclusasi in data 30.07.2009 e derivanti da eventuali variazioni normative nel contempo intervenute”. Nel decreto è richiamata anche la mia risposta n. 0007916 del 12.08.2010 , “con cui si esprime un preciso indirizzo di contrarietà alla realizzazione dell’opera […]”.

Nella richiamata risposta ho ribadito che “questa amministrazione, avendo proceduto all’annullamento in autotutela, con efficacia ex tunc, del provvedimento n. 7550/09 reso ai sensi delle misure di salvaguardia, di cui al DPR 15.11.1993, dovrà nuovamente pronunciarsi sull’intervento proposto dall’Enel. Il relativo provvedimento dovrà, inoltre, essere adottato nelle forme e nei termini previsti dalle norme che regolano la conferenza dei servizi, ovvero secondo quanto sarà richiesto dal settore in indirizzo nella sua qualità di soggetto responsabile dell’iter autorizzativo ex D.lgs 387/2003 e L.R. n. 42/2009”. Sulla base degli atti sopra richiamati, è del tutto evidente che il decreto dirigenziale della Regione Calabria: considera la Conferenza di servizi del 30.07.2009 della Provincia di Cosenza conclusiva dell’iter procedurale, sebbene il TAR Calabria e, successivamente, il Consiglio di Stato abbiano sancito la competenza della Regione Calabria nel procedimento in questione, non attribuisce alcuna efficacia alla determinazione dirigenziale n. 1111 del 28.10.2009 dell’Ente Parco di annullamento del parere reso nella Conferenza di servizi del 30.07.2009 della Provincia di Cosenza, esclude la possibilità di richiedere, come dovuto, un nuovo parere all’Ente Parco, ai sensi delle misure di salvaguardia di cui al DPR 15.11.1993, considerando eventuali modifiche al parere già rilasciato in sede di conferenza di servizi conclusasi in data 30.07.2009 solo se “derivanti da eventuali variazioni normative nel contempo intervenute”.

Pur nelle differenti valutazioni che si possono fare su una questione rilevante per il Pollino, dagli atti richiamati si comprende bene che alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa sul “ruolo dell’attuale direzione del Parco” prendono a riferimento fatti palesemente non veri. Le critiche espresse, quindi, pur considerandole legittime, sono del tutto irragionevoli ed immotivate, perché, nel ruolo ricoperto, nelle funzioni svolte e nel procedimento in questione, io ho fatto per intero il mio dovere con il massimo impegno, con correttezza, con trasparenza e con assoluta imparzialità.


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