L’articolo 1 indica come finalità della proposta la fissazione di regole per le relazioni commerciali tra imprese agricole e Gdo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del mercato e favorire la competitività delle aziende; l’articolo 2 contiene le definizioni di prodotti agricoli deperibili oggetto della legge, inserendo nella lista redatta dal ministero delle Attività produttive anche gli oli extravergine di oliva; le definizione di Gdo secondo il D.Lgs. n.114/1998 e di imprenditore agricolo secondo l’articolo 2135 c.c. Gli articoli 3 e 4 trattano il tema della trasparenza: in particolare con l’articolo 3 si prevede l’istituzione di una Commissione per la trasparenza con il compito di monitorare le pratiche commerciali e formulare raccomandazioni e proposte sulle questioni che riguardano i rapporti contrattuali tra agricoltori e imprese della grande distribuzione. La Commissione è composta da rappresentanti delle organizzazioni della filiera, dei ministeri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole, dell’Atitrust. In caso di segnalazioni di ripetute violazioni delle norme, la Commissione si rivolge all’Autorità competente. Con l’articolo 4 si insedia l’Osservatorio dei prezzi dei prodotti alimentari. L’Osservatorio è sia strumento di conoscenza dell’andamento dei prezzi lungo la catena alimentare, sia supporto alla Commissione per la trasparenza per la segnalazione di andamenti anomali dei prezzi. Gli articoli dal 5 all’8 trattano dei contratti di vendita.
In particolare, l’articolo 5 prevede l’obbligatorietà del contratto scritto nelle operazioni di vendita tra agricoltori e imprese della grande distribuzione. L’obbligo può discendere o da un accordo interprofessionale o, in assenza, da decisione congiunta dei ministeri delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali e dello Sviluppo economico. Gli stessi ministeri, su proposta della Commissione per la trasparenza, definiscono la lista dei prodotti oggetto di contratto e lo schema di contratto tipo. Sempre l’articolo 5 stabilisce i contenuti dei contratti, che debbono essere adattati alle caratteristiche dei prodotti, la durata minima, da 1 a 5 anni, 3 per gli ortofrutticoli, e le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo. È previsto, inoltre, che i contratti individuali debbano obbligatoriamente essere sostituiti da un contratto collettivo quando 2/3 dei produttori agricoli cedono con contratto individuale il proprio prodotto alla medesima impresa della distribuzione commerciale. L’articolo 6 stabilisce il divieto di abuso di dipendenza economica, secondo la legge n. 192/1998, e la nullità delle clausole inique inserite nei contratti di vendita. Il ministero dello Sviluppo economico redige il catalogo delle pratiche di mercato sleali che configurano abuso di dipendenza economica e delle clausole inique e ne prevede l’espresso divieto o nullità se inserite nei contratti; lo stesso ministero elabora codici di buone prassi commerciali per la filiera alimentare, comprendenti meccanismi di denuncia e sanzioni per le prassi sleali, al fine di riequilibrare le relazioni nella filiera alimentare. L’articolo 7 prevede che il contratto pluriennale stipulato tra organizzazioni di produttori agricoli e imprese della grande distribuzione sia assimilato a un contratto di rete con il quale più imprenditori stipulano un accordo obbligandosi, sulla base di un programma comune, a collaborare in forma predeterminata nell’esercizio delle rispettive attività d’impresa. Nella proposta di legge, infatti, il contratto non prevede solo un impegno di vendita/acquisto, ma si estende a funzioni d’impresa: caratteristiche qualitative, servizi, condizionamento e modalità di consegna, ecc. Alle imprese che sottoscrivono il contratto pluriennale si estendono, dunque, i vantaggi previsti per le reti d’impresa. L’articolo 8 regola la composizione delle controversie insorte nell’esecuzione dei contratti rinviando alle Commissioni arbitrali istituite presso le Camere di commercio. Riprendendo quanto previsto dalla legge n. 180/2011, l’articolo riconosce alle Associazioni di categoria degli imprenditori il diritto di proporre azioni in giudizio richiedendo al giudice competente di accertare se sussistano le condizioni di abuso di posizione dominante e se le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique; di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e per impedire il ricorso continuo a clausole contrattuali e prassi gravemente inique.
Gli articoli 9 e 10 trattano di due temi particolarmente delicati, le vendite sottocosto e le crisi temporanee di mercato. L’intento della proposta di legge è combinare l’intervento dello Stato con gli accordi di autoregolamentazione volontari: per realizzare l’obiettivo del miglior funzionamento del mercato, lo Stato interviene in assenza di accordo tra le parti. L’articolo 9 stabilisce, infatti, il divieto delle vendite sottocosto in assenza di un codice di autoregolamentazione delle stesse tra le organizzazioni delle imprese agricole e della grande distribuzione, peraltro previsto dal D.Lgs n. 114/1998. Anche per quanto riguarda i prezzi, l’articolo 10, mutuando una recente iniziativa del legislatore francese, stabilisce che, in presenza o in previsione di crisi congiunturale dei mercati o situazioni chiaramente anomale in un determinato settore, possono essere adottate misure temporanee di disciplina dei prezzi, della durata non superiore a tre mesi: la fissazione di un coefficiente moltiplicatore tra prezzi all’origine e prezzi di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli; in alternativa, la stipula di un accordo che preveda misure di contenimento dei margini di distribuzione intesi come differenza, al netto delle imposte, dei prezzi all’origine e dei prezzi di vendita al dettaglio. L’articolo 11 contiene la norma finanziaria con la quale si precisa che la legge non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |