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RINVIO RINNOVO RSU: LA RISPOSTA DEL MINISTRO BRUNETTA

Il Ministro Brunetta ha spiegato che “nel dare attuazione a tale previsione, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha disposto che siano definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree della dirigenza.

 

E’ evidente la novità che tale previsione comporta rispetto al previgente sistema contrattuale, anche sotto il profilo dei soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione nazionale. In relazione a quest’ultimo aspetto, tuttavia, sottolineo che le specifiche regole vigenti per il pubblico impiego in materia di rappresentatività sindacale non sono state ricomprese tra quelle oggetto di riordino della suindicata delega, di cui alla legge n. 15 del 2009. In proposito, com’è noto, la rappresentatività sindacale del pubblico impiego (disciplinata dall’articolo 43 del Decreto legislativo n. 165 del 2001) prevede come soglia per la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale la percentuale non inferiore al 5% nel comparto o nell’area, considerata come media tra il dato associativo e quello elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato; quello elettorale, invece, è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, rispetto al totale dei voti espresso nell’ambito considerato.

L’applicazione di tale disciplina alle nuove fasi contrattuali - ha aggiunto - implica alcune conseguenze sostanziali, con particolare riferimento alla necessità della corretta verifica dei requisiti che le organizzazioni sindacali devono possedere per partecipare alla contrattazione collettiva, requisiti che per il pubblico impiego (a differenza del settore privato) sono condizioni necessarie e imprescindibili”. Il Ministro Brunetta ha quindi osservato che, proprio in ragione di tale specificità, l’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha dettato norme transitorie sulle procedure per l’individuazione della partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative prevedendo in particolare che: “In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione (…), l’ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. (…)

Sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010”. “La predetta norma - ha aggiunto Brunetta - è quindi volta a prorogare le elezioni delle RSU al fine di consentire il rinnovo degli organismi di rappresentanza dopo l’accordo di composizione dei nuovi comparti. Per lo svolgimento delle successive elezioni, infatti, contestualmente alla proroga, devono ricorrere le due seguenti condizioni, strettamente correlate tra loro: da un lato, in via propedeutica, la definizione del nuovo accordo sui comparti e aree di contrattazione; dall’altro, il rinnovo degli organismi di rappresentanza, ‘con riferimento ai nuovi comparti’. Il termine temporale in cui procedere a tale rinnovo è individuato al decorso 30 novembre 2010”.

Quanto al primo aspetto, Brunetta ha sottolineato che negli incontri tenutesi presso l’ARAN tutte le Confederazioni sindacali presenti al confronto hanno evidenziato la necessità di definire, prima delle elezioni delle RSU, il nuovo Accordo quadro sulla composizione dei nuovi comparti di contrattazione. Per quanto riguarda invece l’aspetto del termine del 30 novembre 2010, il Ministro ha precisato che le parti presenti al tavolo di confronto hanno espresso valutazioni differenti circa la perentorietà o meno del termine. “Successivamente - ha reso noto - dal mese di settembre 2010 ad oggi sono stati convocati circa sette incontri presso l’ARAN al fine di definire la composizione dei nuovi comparti di contrattazione. La trattativa per la definizione dei nuovi comparti, tuttavia, è tuttora in corso”. Relativamente all’interpretazione da dare al termine del 30 novembre 2010, il Ministro Brunetta ha quindi rilevato che la proroga contenuta nel citato articolo 65 del decreto n. 150 del 2009, “è finalizzata a consentire alle parti - in via transitoria ed in attesa della definizione dei nuovi comparti - di mantenere una stretta correlazione tra composizione dei comparti e RSU. Ciò in quanto i risultati delle elezioni delle RSU non possono che essere collegati ai nuovi ambiti contrattuali, ove verrà ‘misurata la possibilità di ammissione alle trattative. Tale condizione assume pertanto un ruolo sostanziale, prevalente e prioritario rispetto allo stesso termine del 30 novembre 2010”.

A questo punto il Ministro Brunetta ha precisato che, successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha previsto che: “Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 165/2001, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009”. Ne consegue, per il Ministro Brunetta, che “la naturale scadenza del mandato degli organismi di rappresentanza in esame viene prorogata sino all’elezione dei nuovi rappresentanti delle RSU, anche ove essa avvenga oltre il termine del 30 novembre 2010.

Quanto illustrato, in particolare per ciò riguarda la proroga degli organismi di rappresentanza, non ha inteso né intende determinare alcuna lesione del sistema contrattuale vigente. L’impianto normativo che ne emerge, così come le procedure negoziali sin qui promosse e percorse, sono state e sono tuttora finalizzate, viceversa, proprio a garantire - sulla base dei nuovi assetti di comparto derivanti dalla legittima autonomia negoziale - la più trasparente ed efficace procedura di rinnovo degli organismi di rappresentanza nel settore pubblico”.


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