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TELEFONINI E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. COME CHIEDERE IL RIMBORSO

 

Nella recente Ordinanza del 15 dicembre scorso (1), la settima sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali a lei poste dalla Commissione Tributaria provinciale di Taranto, in materia di Tassa di Concessione Governativa. Si attendevano, sia da parte dell'utenza che dell'Amministrazione finanziaria, chiarimenti definitivi in punto di sua legittimità e conformità alla normativa europea, in tema di concorrenza e di liberalizzazioni. Nulla di tutto ciò. La Corte di Giustizia, come da preciso regolamento processuale, si è limitata ad alcune osservazioni di carattere teorico sulla applicabilità delle singole direttive europee richiamate nei quesiti dei giudici di Taranto alla tassa in questione, per concludere che, da un lato, non si attagliano al caso, e che, dall'altro, non sono state correttamente richiamate. 

Una lettura disattenta e superficiale del dispositivo, potrebbe far cadere in errore i commentatori della prim'ora laddove si legge: “La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), non ostano a un tributo come la tassa di concessione governativa.” Occorre allora leggere bene le motivazioni per capire che: - da un lato giudici di Taranto hanno sollevato questioni irrilevanti e irricevibili perché non hanno specificato le ragioni per cui hanno invocato un presunto conflitto fra norma nazionale e quella europea, rendendo di fatto e di diritto impossibile alla Corte rispondere; - dall'altro, hanno sollevato quesiti che si sono rivelati inutili per la definizione del nocciolo della controversia: la legittimità della tassa.

Ciò in quanto ipotizzano conflittualità della norma italiana con alcuni aspetti di alcune direttive (quali ad esempio la direttiva “autorizzazioni” n.2000/20; e la “direttiva quadro” sulle reti e servizi di comunicazione elettronica n.2002/21) che non hanno a che vedere con il caso concreto; In altre parole, la pronuncia si fonda, prevalentemente sulla vaghezza, inesistenza ed erroneità dei riferimenti normativi che ne costituiscono le premesse, e che dovevano esser diversamente selezionati e/o formulati dalla Commissione tributaria di Taranto. In questo senso si comprende come le singole norme europee chiamate in ballo per il vaglio di pregiudizialità, “non ostano” alla normativa italiana sulla tassa di concessione governativa. Alla luce di ciò è ancora possibile ritenere abrogata la norma sulla tassa per via del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs 259/2003), che attua varie direttive europee (non solo quelle portate all'attenzione della Corte di Giustizia!) in materia di libertà delle comunicazioni elettroniche? Crediamo di sì.

In primo luogo, se è vero che la pronuncia in questione non tange né mina le ragioni esposte dalle numerose sentenze delle Commissioni Tributarie di tutta Italia, riteniamo che, in certi suoi passaggi, semmai le rafforzi. La chiara presa di posizione della Corte, ad esempio, della non applicabilità ai casi di cui alla tassa italiana (i contratti di abbonamento fra soggetti privati), né della direttiva “autorizzazioni” o della direttiva “quadro”, esclude la possibilità di inserire i medesimi nell'ambito di regimi autorizzatori o concessori, ormai superati, che riguardano altro. Ciò vanifica i rocamboleschi tentativi dell'Amministrazione di far valere le vecchie norme e decreti sulla tassa, per gli “abbonamenti” che sostituirebbero “licenze ed autorizzazioni” contenuti in atti secondari (su questo si fonda l'attuale imposizione, ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. 641 del 1972, e D.M. n.33 del 1990), peraltro superati da leggi successive .

Valgono allora, e a maggior ragione, le considerazioni della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, enunciate con sentenza depositata lo scorso 17 gennaio: “l’attività di chi detiene e si serve di un telefono portatile sulla base di un contratto con una società fornitrice di servizi di telefonia mobile sottoposta dalla legge ad alcun tipo di provvedimento amministrativo concessorio o autorizzativo,…non vi é più il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative, che quindi non é dovuta.” L’enunciato è chiaro: venendo nei fatti a mancare la concessione, viene a mancare il presupposto della TCG.


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