Serve una certificazione entro fine settembre per conservare i benefici premiali del regime di adempimento collaborativo. La data è stata spostata al 31 dicembre 2026 dal decreto Omnibus, ma il testo non è ancora in Gazzetta Ufficiale. La circolare 6/E/2026 pubblicata il 6 agosto dall’Agenzia delle Entrate mette ordine in questo doppio binario temporale e chiarisce passo dopo passo cosa devono fare le aziende già dentro il regime e quelle che stanno valutando di entrare con le soglie di accesso ridotte a 500 milioni di euro già dal 2026.
Chi deve muoversi subito: le imprese ammesse nel 2024 e 2025
Il regime di adempimento collaborativo è stato progressivamente allargato dalla riforma fiscale. Le soglie di volume d’affari o ricavi per accedervi sono:
- 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025;
- 500 milioni di euro per il biennio 2026-2027;
- 100 milioni di euro a partire dal 2028.
Le imprese che hanno aderito nei periodi d’imposta 2024 e 2025 sono le prime a dover rispettare l’obbligo di certificazione del Tax Control Framework (TCF). Il sistema integrato di rilevazione, misurazione e gestione del rischio fiscale va fatto certificare da un professionista indipendente — avvocato o dottore commercialista iscritto nell’apposito elenco — secondo le regole del decreto MEF 12 novembre 2024, n. 212.
La certificazione del TCF: scadenza ufficiale al 30 settembre e proroga al 31 dicembre
La circolare indica nel 30 settembre 2026 il termine entro cui produrre la certificazione di disegno del TCF. Considerando che oggi è il 6 agosto, restano 55 giorni per completare l’iter con il professionista abilitato e trasmettere la documentazione all’Agenzia.
Il decreto Omnibus, già approvato ma in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sposta il termine al 31 dicembre 2026. Dal 6 agosto alla fine dell’anno sono 147 giorni: quasi il triplo della finestra attualmente in vigore. Per le imprese che devono ancora avviare il processo, la differenza è tra una corsa contro il tempo e una pianificazione sostenibile.

Chi ha già ottenuto la certificazione non deve fare nulla: il documento ha validità di tre anni e va aggiornato alla scadenza. Nel caso in cui la proroga venga confermata, l’impresa potrebbe usare il periodo aggiuntivo per allineare la mappatura dei rischi contabili con eventuali modelli di controllo interno già esistenti, evitando duplicazioni di lavoro.
Adempimenti in quattro passi per le imprese che entrano nel regime
La circolare organizza i chiarimenti per macro-aree; sul piano operativo, l’iter si articola in quattro passaggi:
- Verifica dei requisiti dimensionali. Controllare se il volume d’affari o i ricavi dell’esercizio precedente superano la soglia di 500 milioni (per il 2026). Se l’impresa rientra, può presentare la domanda di adesione secondo la procedura illustrata dalla circolare.
- Predisposizione del Tax Control Framework. Strutturare il sistema di controllo del rischio fiscale con mappatura obbligatoria dei rischi contabili e fiscali. Il TCF deve essere progettato in modo da consentire la certificazione da parte di un professionista iscritto nell’elenco.
- Certificazione del TCF. Incaricare un avvocato o dottore commercialista abilitato per la certificazione di disegno. La scadenza attuale è il 30 settembre 2026 per chi ha aderito nel 2024-2025, con proroga al 31 dicembre 2026 da confermare. Per le imprese che aderiscono a partire dal 2026, la tempistica della certificazione segue le indicazioni della circolare per ciascun periodo di adesione.
- Comunicazione dei rischi e utilizzo degli strumenti premiali. Una volta dentro il regime, l’impresa deve comunicare tempestivamente i rischi fiscali tramite interpello abbreviato o comunicazione di rischio. Se la segnalazione è esauriente e preventiva, le sanzioni amministrative sono azzerate e viene esclusa la rilevanza penale della dichiarazione infedele, salvo condotte fraudolente.
Cosa rischia chi non rispetta le scadenze
La certificazione del TCF non è un adempimento accessorio: serve per conservare i benefici premiali del regime. In assenza della certificazione, l’impresa viene meno ai requisiti necessari per mantenere i vantaggi, con conseguenze che includono:
- la perdita dei termini di accertamento ridotti fino a tre anni rispetto a quelli ordinari;
- l’impossibilità di beneficiare dell’esonero dalle garanzie sui rimborsi fiscali, compresi quelli IVA di gruppo;
- la decadenza della protezione contro le sanzioni amministrative e penali prevista per chi comunica preventivamente i rischi;
- la possibile compromissione del rapporto di cooperative compliance, con conseguenze sulla permanenza nel regime.
La circolare dedica spazio anche al codice di condotta, fornendo indicazioni per evitare un uso improprio degli strumenti di dialogo (interpelli, comunicazioni di rischio) e garantire un corretto utilizzo delle tutele.
L’intervallo tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2026 è il vero spartiacque operativo: chi si muove ora può completare la certificazione con un margine di sicurezza; chi aspetta la proroga perde il beneficio se il decreto Omnibus non entra in vigore in tempo.
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