Con il provvedimento del 6 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha integrato le linee guida per la mappatura dei rischi fiscali nel Tax Control Framework. Per le imprese aderenti al regime di adempimento collaborativo — o in procinto di entrarvi — scattano due nuovi obblighi di mappatura su tematiche contabili finora scoperte. Il nodo operativo non è teorico: le due nuove schede tecniche vanno incorporate subito nel sistema di controllo interno, perché certificazione e attestazione dell'efficacia del TCF coprono ora anche questi rischi specifici.
Cosa scatta da oggi per chi è in regime (o vuole entrarci)
Il provvedimento n. 200904 del 6 luglio 2026, firmato dal direttore Vincenzo Carbone, introduce due nuove casistiche di rischio fiscale che le imprese devono mappare obbligatoriamente nel proprio Tax Control Framework. Le schede tecniche riguardano:
- Trattamento contabile delle cripto-valute
- Trattamento contabile del diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura
I documenti sono il frutto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC (Organismo Italiano di Contabilità). L'OIC ha curato la parte contabile delle schede, l'Agenzia quella fiscale.
Per i contribuenti già in adempimento collaborativo, l'adeguamento a queste nuove istruzioni rientra nell'obbligo di mantenimento del sistema di controllo del rischio fiscale. Per chi sta preparando l'ingresso — con le soglie ridotte dal Dlgs 221/2023 — le due schede vanno incluse nella mappatura iniziale necessaria alla certificazione del TCF.
Le due nuove schede: cosa coprono e perché servono istruzioni mirate
Le casistiche approvate il 6 luglio toccano operazioni contabili che impattano direttamente la determinazione del reddito imponibile.
Cripto-valute — La scheda fornisce indicazioni su come contabilizzare fiscalmente queste attività digitali. Il tema è delicato: senza un trattamento contabile univoco, la quantificazione di plusvalenze, minusvalenze e rimanenze diventa fonte di contestazione in sede di controllo.
Diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura — Qui il nodo è la corretta qualificazione contabile del diritto (bene immateriale? canone periodico?), con riflessi su deducibilità, ammortamento e trattamento IVA.

In entrambi i casi, la mappatura nel TCF non è un esercizio teorico: serve a presidiare i punti in cui l'interpretazione contabile genera disallineamenti tra bilancio e dichiarazione, che il regime di adempimento collaborativo è chiamato a gestire in via preventiva con il dialogo con l'Agenzia.
Aggiornamento automatico: come funziona da oggi il monitoraggio delle linee guida
Il provvedimento del 6 luglio introduce una semplificazione procedurale rilevante per chi deve tenere aggiornato il TCF. Da ora in poi, le integrazioni future alle linee guida sulla mappatura dei rischi da principi contabili potranno essere adottate in via automatica e pubblicate direttamente nella sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate dedicata all'adempimento collaborativo.
In pratica: non servirà attendere ogni volta un nuovo provvedimento direttoriale per sapere se ci sono aggiornamenti. Le imprese dovranno monitorare la pagina istituzionale del regime sul sito dell'Agenzia, dove comparirà la versione integrata e aggiornata delle linee guida.
Questo meccanismo era stato anticipato dal paragrafo 1.3 del provvedimento del 10 gennaio 2025, che già prevedeva aggiornamenti periodici mediante allegazione di ulteriori istruzioni scaturite dal tavolo tecnico OIC-Entrate. Le tappe successive — 7 agosto 2025 e 28 gennaio 2026 — avevano già prodotto schede su commodity swap, diritto di superficie, prestiti obbligazionari convertibili, business combination under common control e piani di stock option.
Scadenze e adempimenti: chi deve fare cosa
Non c'è una scadenza unica nel provvedimento del 6 luglio. L'obbligo è funzionale e continuativo:
- Imprese già certificate — Devono integrare le due nuove schede nella mappatura dei rischi del TCF. Il sistema di controllo, per restare efficace e certificabile, va aggiornato tempestivamente. Il dialogo preventivo con l'Agenzia sulle questioni fiscali incerte — cuore del regime — presuppone che i rischi siano già mappati.
- Imprese in fase di adesione (soglie ridotte dal Dlgs 221/2023) — La mappatura da presentare per la certificazione iniziale deve includere anche queste due casistiche. Chi sta costruendo il TCF in vista dell'ingresso nel regime deve inserirle nella documentazione.
- Certificatori e revisori — L'attestazione dell'efficacia operativa del TCF, prevista dall'articolo 4 del decreto, copre ora anche la corretta mappatura di questi rischi specifici. Il mancato aggiornamento può inficiare la certificazione.
Il tavolo tecnico permanente Agenzia-OIC continuerà a produrre schede per nuove casistiche contabili. Con il meccanismo di pubblicazione automatica, l'aggiornamento del TCF diventa un processo continuo, non un adempimento a scadenze fisse.
Chi non adegua la mappatura perde il presidio documentale su rischi che, in sede di controllo, possono trasformarsi in rilievi fiscali. Nel regime di adempimento collaborativo, la mappatura non è facoltativa: è condizione per restare dentro un sistema che garantisce certezza preventiva sulle operazioni e riduzione del contenzioso.
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