La sentenza n. 141 del 21 luglio 2026 della Corte costituzionale ha confermato che i cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo restano esclusi dall'assegno sociale. La decisione chiude il contenzioso aperto da una cittadina albanese con permesso biennale, ma soprattutto impone a chi sta preparando la domanda di verificare subito i requisiti.
Chi non ha ancora il permesso di lungo periodo non può ottenere la prestazione, anche se lavora regolarmente in Italia. Chi invece sta per compiere l'età pensionabile deve attivarsi ora per non perdere mesi di erogazione.
I due requisiti da soddisfare: verifica subito
La Corte di cassazione aveva già chiarito, e la Consulta ha confermato, che per l'assegno sociale ai cittadini extraUE servono entrambe queste condizioni, da applicare congiuntamente:
- Soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Il secondo requisito si ottiene generalmente dopo almeno 5 anni di permesso di soggiorno valido, a condizione di soddisfare anche i requisiti di reddito, alloggio e conoscenza della lingua italiana.
Chi ha un permesso di soggiorno ordinario (anche se per lavoro o ricongiungimento familiare) non può accedere all'assegno sociale, indipendentemente dagli anni di residenza.
Cosa fare subito: i passi operativi
Se hai già 10 anni di soggiorno legale ma non hai ancora il permesso di lungo periodo:

- Verifica la scadenza del tuo permesso attuale
- Presenta la domanda per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo alla Questura competente
- Prepara la documentazione su reddito, alloggio e certificazione di lingua italiana (almeno livello A2)
- Calcola i tempi: l'istruttoria può richiedere diversi mesi
Se hai meno di 5 anni di permesso valido:
- Non puoi ancora richiedere il permesso di lungo periodo
- L'assegno sociale non è accessibile fino al conseguimento di tale status
- Pianifica per tempo la domanda di permesso UE non appena maturi i 5 anni
Se hai già il permesso di lungo periodo e almeno 10 anni di soggiorno:
- Verifica gli altri requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla legge per l'assegno sociale
- Presenta domanda all'INPS con la documentazione completa
- Allega copia del permesso di soggiorno UE di lungo periodo in corso di validità
Conseguenze per chi presenta domanda senza i requisiti
L'INPS respinge la domanda di assegno sociale se manca il permesso di soggiorno UE di lungo periodo. La sentenza della Consulta ha sancito che questo diniego non viola né la Costituzione né il diritto europeo.
Chi ha già un contenzioso aperto nelle more della pronuncia della Corte di giustizia UE del 5 marzo 2026 (causa C-151/24, Luevi) deve sapere che la sentenza della Consulta ha effetto sul principio di diritto. I giudizi in corso andranno verosimilmente a concludersi con il rigetto della domanda, salvo eccezioni legate a situazioni già cristallizzate prima della pronuncia.
Calendario operativo
| Fase | Tempistica | Azione |
|---|---|---|
| Verifica requisiti | Immediata | Controllare anni di soggiorno e tipo di permesso |
| Richiesta permesso UE | Appena maturati 5 anni di permesso valido | Presentare domanda in Questura |
| Preparazione domanda INPS | 2-3 mesi prima del compimento dell'età pensionabile | Raccogliere documentazione reddituale e anagrafica |
| Presentazione domanda | Al compimento dei requisiti anagrafici | Invio telematico o tramite patronato |
Chi sta per compiere l'età pensionabile nei prossimi 12 mesi e ha già i 10 anni di soggiorno ma non il permesso di lungo periodo deve considerare che l'assegno decorre dal mese successivo alla domanda: ogni mese di ritardo nel conseguire il permesso è un mese di prestazione persa.
La sentenza 141/2026 ha anche un effetto indiretto: i controlli INPS sulle domande già accolte potrebbero intensificarsi per verificare l'effettivo possesso del permesso UE di lungo periodo al momento della concessione.
Fonti
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