Assegno Unico: scadenze e istruzioni per figli all’estero e lavoratori UE

Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l'INPS ha tradotto in istruzioni operative le modifiche all'Assegno Unico introdotte dal decreto-legge n. 19/2026. Per la maggioranza delle famiglie italiane che già percepiscono il beneficio non cambia nulla: nessun nuovo adempimento, nessuna variazione sugli importi, nessuna modifica alle regole ISEE. L'impianto della prestazione resta quello già conosciuto.

L'intervento normativo tocca invece due categorie ben precise: i lavoratori comunitari non residenti che operano in Italia e i genitori con figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Per loro le scadenze e gli obblighi dichiarativi cambiano in modo significativo, e sbagliare i tempi della domanda può costare il mancato riconoscimento di intere mensilità.

Chi non deve fare nulla (e chi invece deve agire subito)

Restano esclusi dai nuovi obblighi i nuclei familiari già percettori che risiedono in Italia con figli residenti sul territorio nazionale. In questi casi il rinnovo della domanda continua a essere gestito in modo automatizzato dall'Istituto, senza necessità di presentare una nuova istanza ogni anno, salvo variazioni che incidano sul diritto o sull'importo.

L'adeguamento alle regole europee sul coordinamento delle prestazioni familiari produce effetti soltanto su tre profili:

  • lavoratori cittadini di un altro Stato UE che svolgono attività in Italia senza risiedervi;
  • lavoratori frontalieri e, in generale, chi ha un'attività lavorativa in Italia ma vive all'estero;
  • genitori con figli a carico residenti in un altro Paese UE, anche se il genitore risiede in Italia.

È stato eliminato il requisito dei due anni di residenza in Italia (o, in alternativa, del contratto di lavoro di almeno sei mesi) che fino a oggi escludeva molti lavoratori comunitari. Chi rientra in uno di questi tre profili deve verificare la propria posizione e, nella maggior parte dei casi, presentare una domanda nuova o aggiornata.

Lavoratori non residenti: domanda ogni anno entro il 28 febbraio

Per chi lavora in Italia ma risiede all'estero, la circolare introduce l'obbligo di rinnovo annuale della domanda. Il periodo di riferimento va dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo.

La domanda deve indicare il periodo effettivo di lavoro svolto nel territorio italiano e può essere trasmessa tramite:

  • il sito INPS, sezione dedicata all'Assegno Unico;
  • l'app INPS Mobile;
  • il contact center dell'Istituto;
  • i patronati abilitati.

Condizioni per ottenere l'assegno in questo caso:

  • iscrizione attiva a una gestione previdenziale obbligatoria italiana;
  • regolarità nel versamento dei contributi;
  • assoggettamento all'imposta sul reddito in Italia, anche quando, per effetto di detrazioni o esenzioni, l'imposta non risulti materialmente dovuta.

L'importo erogato copre esclusivamente i mesi in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente prestata. Se il rapporto di lavoro in Italia dura sei mesi, l'assegno viene riconosciuto soltanto per quei sei mesi. Non esiste alcuna estensione automatica al periodo successivo alla cessazione.

Chi salta il rinnovo annuale perde il diritto all'assegno per l'intero periodo non coperto dalla domanda. Non sono previste sanatorie o regolarizzazioni retroattive oltre la finestra annuale.

Monete d'oro disposte a cerchio su una scrivania con mappamondo sullo sfondo, Assegno Unico e requisiti di residenza per lavoratori UE
Le nuove regole INPS per l'Assegno Unico introducono scadenze e obblighi per chi ha figli fiscalmente a carico in un altro Stato UE.

Domande presentate dal 21 aprile 2026: gestione provvisoria e conguagli

Un punto operativo cruciale riguarda le domande inoltrate a partire dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. L'INPS le sta definendo in via provvisoria, in attesa dell'aggiornamento completo dei sistemi telematici.

Cosa significa in pratica:

  • l'Istituto può ricalcolare gli importi una volta completato l'adeguamento delle piattaforme;
  • possono essere riconosciuti arretrati per le mensilità già maturate (con decorrenza da maggio 2026);
  • possono essere recuperate somme non dovute, se il ricalcolo evidenzia importi erogati in eccesso.

Chi ha già presentato domanda in questa finestra temporale non deve inviare una nuova istanza, ma deve monitorare le comunicazioni INPS e tenere conto che l'importo accreditato potrebbe subire variazioni, in aumento o in diminuzione, al momento del consolidamento definitivo.

Figli residenti in un altro Paese UE: come inserirli nella domanda

La novità più rilevante sul piano operativo è la possibilità di richiedere l'Assegno Unico anche per i figli che non vivono in Italia ma risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea, purché risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.

Per includerli occorre:

  • indicare nella domanda il paese di residenza del figlio;
  • conservare la documentazione che attesta il vincolo di dipendenza fiscale (il figlio deve avere un reddito non superiore alle soglie previste dalla legge italiana);
  • tenere presente che la misura non si estende ai figli residenti in Paesi extra-UE, per i quali restano in vigore le regole precedenti.

La composizione del nucleo familiare ai fini ISEE non subisce modifiche: la circolare precisa che i criteri di calcolo dell'indicatore restano quelli ordinari. L'ampliamento riguarda soltanto l'individuazione dei figli per cui il beneficio può essere riconosciuto.

Quando l’Italia paga solo l’integrazione

Se nel caso concreto entrano in gioco due Stati europei, la circolare fissa un meccanismo preciso. Lo Stato che paga l'assegno in via prioritaria viene individuato secondo le regole UE sul coordinamento della sicurezza sociale, basate principalmente sul luogo di lavoro del genitore o, in alcune fattispecie, sulla residenza dei figli.

Quando l'Italia risulta competente solo in via secondaria, l'INPS non eroga l'intero importo ma corrisponde esclusivamente un'integrazione differenziale: la differenza tra quanto spetterebbe in base alla normativa italiana e l'importo già versato dall'altro Stato membro.

Per chi si trova in questa situazione, la domanda all'INPS deve essere comunque presentata, allegando la documentazione che attesta l'importo percepito all'estero. Senza questa integrazione informativa, l'Istituto non è in grado di calcolare l'eventuale quota a carico dell'Italia.

Cosa fare se si rientra nei nuovi requisiti

La procedura consigliata è la seguente:

  1. Verificare il proprio status: residente in Italia con figli in Italia (nessun adempimento), lavoratore non residente (domanda annuale), genitore con figli in altro Stato UE (domanda con documentazione fiscale).
  2. Controllare le scadenze: il periodo di copertura per i non residenti va dal 1° marzo al 28 febbraio; la domanda va presentata prima dell'inizio del periodo per cui si richiede il beneficio.
  3. Usare i canali ufficiali: sito INPS, app, contact center o patronato. Non esistono modalità alternative.
  4. Conservare la documentazione: contratti di lavoro, certificazioni fiscali per i figli all'estero, attestazioni di importi percepiti da altri Stati UE (in caso di integrazione differenziale).

L'eliminazione del vincolo dei due anni di residenza allarga l'accesso, ma il prezzo operativo per i nuovi beneficiari è un regime di rinnovo puntuale e documentato. Saltare una scadenza significa perdere mensilità senza possibilità di recupero automatico.

Fonti

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