Assicurazione Mutuo: Cos’è, Come Funziona e Perché le Banche la Richiedono

L’assicurazione sul mutuo è un tipo di polizza PPI, acronimo che sta per payment protection insurance, ossia un tipo di polizza che viene stipulata con lo scopo di proteggere il cliente (e di riflesso l’istituto erogante il mutuo) da eventi pregiudizievoli che possano limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento.

Il novero delle polizze mutuo è piuttosto articolato, questo perché molti sono gli eventi che potrebbero rendere difficoltoso il rimborso del finanziamento oppure far venir meno il bene oggetto della garanzia, esempio la casa. Esistono infatti polizze a garanzia dell’integrità dell’immobile, polizze a garanzia del mutuo contro il rischio della perdita dell’impiego del debitore, così come polizze che tutelano lo stesso contro il rischio morte e invalidità permanente.

La polizza scoppio-incendio sul mutuo

È la prima polizza che la banca ci chiederà in caso di richiesta di un mutuo o finanziamento legato all’acquisto di un fabbricato e, come vedremo più avanti, è l’unica realmente obbligatoria. Questa polizza ha lo scopo di proteggere l’immobile posto a garanzia del prestito contro numerosi eventi, quali l’incendio, lo scoppio, i fulmini, le esplosioni, fughe dai gas ed eventualmente altri eventi secondari. L’entità delle garanzie richieste varia a seconda dell’istituto erogante.

Il contraente-assicurato di polizza sarà il debitore, cioè colui che chiede il mutuo, beneficiario invece la banca. Il valore assicurato, rigorosamente a “valore totale”, sarà quello indicato dalla banca che di solito coincide con il costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile così come risultate da perizia tecnica. In caso di sinistro quindi la Compagnia Assicurativa indennizzerà non il proprietario dell’immobile ma la banca creditrice.

Ovviamente la durata della polizza incendio e scoppio coincide sempre con quella del contratto di mutuo. Il premio potrà essere annuale oppure, e questa è la soluzione più frequente, in unica soluzione per l’intera durata della polizza. Quest’ultima soluzione da diritto ad uno sconto sul tasso tecnico del premio applicato dalla compagnia assicuratrice.

assicurazione mutuo
Assicurazione mutuo

L’importanza di una polizza vita TCM (temporanea caso morte)

Quando si stipula un mutuo o un finanziamento è importante ricordarsi che, in caso di morte del contraente, il contratto – e tutti i suoi obblighi patrimoniali – si trasmettono agli eredi. Spesso infatti si sottovaluta l’importanza di una tutela nei confronti dei propri cari che potrebbero, in maniera del tutto improvvisa, essere costretti farsi carico, per molti anni, di un debito decisamente oneroso.

È importante quindi valutare bene la stipula di un’eventuale polizza temporanea caso morte cioè di una polizza che, in caso di prematura scomparsa dell’assicurato, prevede il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati. Il capitale lo decide il contraente ma generalmente corrisponde all’importo del mutuo e, in questi casi, è di solito “decrescente” cioè si riduce ogni mese oppure ogni anno in proporzione all’ammortamento del prestito.

Contraente di polizza (cioè colui che firma il contratto e ne esercita i diritti) potrà essere chiunque, assicurato dovrà invece essere la persona sulla cui pende il mutuo, beneficiari dovranno essere gli eredi cioè coloro che, in caso di decesso dell’assicurato, saranno chiamati a far fronte agli obblighi patrimoniali del decuius.

Polizze per la perdita del reddito o invalidità permanente

Esistono inoltre polizze, del tutto facoltative, che possono tutelare il contraente di un mutuo in caso di sinistro che provochi invalidità totale permanente (IP) e in caso di perdita del “reddito” (cioè perdita del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti privati o inabilità temporanea totale per lavoratori autonomi). Anche in questo caso sarà assicurato un capitale che potrà essere versato all’assicurato in caso di incidente oppure in caso di perdita del posto di lavoro, al fine di compensare la perdita di reddito.

E in caso di surroga o estinzione anticipata del mutuo?

L’IVASS (L’Istituto di vigilanza del settore assicurativo) sul punto è stata molto chiara. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Compagnia ha l’obbligo di restituire all’assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza.

L’IVASS ha semplicemente recepito quello che aveva già previsto il decreto Legge n. 179/2012 convertito dall’art. 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221 il quale all’art. 21 precisa altresì che le condizioni del contratto di assicurazione devono indicare le modalità per l’effettuazione del rimborso. Le imprese possono al massimo trattenere un importo a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il successivo rimborso (a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa).

Ho obblighi verso l’istituto di credito?

Ultimo tema, che risponde ad un preciso dubbio che spesso ci può cogliere impreparati: può un istituto di credito vincolare la concessione del mutuo a una polizza assicurativa? Sì, può farlo, ma solo per la polizza scoppio-incendio sul fabbricato. Ovviamente però il cliente ha tutto il diritto di scegliere con chi stipularla, così come previsto espressamente dall’art. 28 legge n. 27/2012 (Decreto Liberalizzazioni) e dall’art. 21 comma 3 bis del Codice del Consumo. Le altre polizze, come ad esempio la temporanea caso morte o la polizza contro la perdita dell’impiego, restano del tutto facoltative.

Se però decidiamo di stipulare la polizza con altra compagnia tramite il nostro assicuratore di fiducia dobbiamo stare attenti che la polizza rispetti tassativamente i requisiti minimi e le indicazioni fornite dalla banca, la quale altrimenti ha tutto il diritto di non accettare la polizza. Per requisiti minimi si intende, ad esempio, l’indicazione esatta della somma assicurata, la durata della polizza, l’inserimento del vincolo a favore della banca stessa.

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