Con la risposta n. 132/E del 2 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha spento le speranze di chi immaginava un trattamento agevolato per i dipendenti della Banca d'Italia residenti oltreconfine: le retribuzioni vanno tassate esclusivamente in Italia, senza applicare il regime dei lavoratori frontalieri previsto dall'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni.
Il chiarimento ha conseguenze operative immediate sia per il dipendente sia per l'istituto in veste di sostituto d'imposta. Chi si trova in questa situazione deve sapere che la Banca d'Italia è tenuta ad applicare le ritenute IRPEF a titolo d'acconto su tutti gli emolumenti corrisposti, compresi quelli relativi ai giorni di lavoro agile svolti dalla Francia.
Cosa prevede la Convenzione Italia-Francia: la regola generale e l’eccezione che non si applica
La Convenzione tra Italia e Francia distingue nettamente due regimi:
- Articolo 15, paragrafo 4: i redditi da lavoro dipendente di chi abita nella zona di frontiera di uno Stato e lavora nella zona di frontiera dell'altro seguono la tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Per zone frontaliere si intendono, per l'Italia, le Regioni confinanti e, per la Francia, i Dipartimenti confinanti.
- Articolo 19, paragrafo 1: le remunerazioni pagate da uno Stato (o sue suddivisioni o enti locali) per servizi resi allo stesso seguono la tassazione esclusiva nello Stato della fonte, cioè nello Stato che paga.
La Banca d'Italia rientra in quest'ultimo regime. Il suo Statuto la qualifica come ente di diritto pubblico che svolge funzioni di banca centrale, perseguendo finalità pubbliche senza operare per scopi commerciali o speculativi. La partecipazione di privati al capitale non incide sulla natura pubblica dell'ente.
Chi deve fare cosa: gli adempimenti passo dopo passo
Per il dipendente
1. Verificare la propria residenza fiscale effettiva
L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'accertamento della residenza fiscale è una questione di fatto non coperta dall'interpello. Il contribuente deve essere in grado di dimostrare al competente ufficio finanziario l'effettiva residenza in Francia a partire dall'anno d'imposta indicato.
2. Subire la ritenuta IRPEF in busta paga
La Banca d'Italia, in qualità di sostituto d'imposta, applica le ritenute ai sensi dell'articolo 23 del DPR 600/73 su tutti gli emolumenti, indipendentemente da dove viene prestata l'attività. I giorni di smart working dalla Francia (fino a 100 giorni l'anno) non cambiano il regime: la tassazione resta esclusivamente italiana.
3. Non dichiarare questi redditi in Francia
Trattandosi di imposizione esclusiva in Italia, il dipendente non deve sottoporre a tassazione francese le retribuzioni erogate dalla Banca d'Italia. Il rischio di doppia imposizione è scongiurato proprio dall'articolo 19 della Convenzione.

Per il datore di lavoro (Banca d’Italia)
1. Qualificare correttamente l'ente
La Banca d'Italia deve verificare di rientrare effettivamente tra gli enti pubblici non commerciali dell'articolo 19. L'Agenzia ha confermato questa qualificazione, ma l'istituto deve mantenerla sotto monitoraggio.
2. Applicare le ritenute IRPEF come sostituto d'imposta
L'adempimento è ordinario: ritenuta a titolo d'acconto su tutti i redditi da lavoro dipendente corrisposti, senza distinguere tra giorni lavorati in Italia e giorni in smart working dalla Francia.
3. Nessuna agevolazione frontaliera da applicare
Il regime dell'articolo 15, paragrafo 4, non opera per i dipendenti della Banca d'Italia. L'istituto non deve quindi attivare procedure di esonero dalla ritenuta né rilasciare certificazioni particolari per il fisco francese.
Quando scatta l’eccezione commerciale: chi invece può beneficiare del regime frontalieri
L'articolo 19, paragrafo 3, esclude dal regime delle funzioni pubbliche le remunerazioni pagate da enti pubblici che esercitano attività industriale o commerciale (come poste o ferrovie). Questi redditi ricadono sotto l'articolo 15 e, per i frontalieri, nella tassazione esclusiva in Francia.
C'è però una clausola di flessibilità: il paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione consente alle Autorità competenti di Italia e Francia di accordarsi per estendere l'articolo 19 anche ai dipendenti di organismi a carattere pubblico che svolgono attività commerciale. Finché l'accordo non arriva, le poste e le ferrovie restano sotto l'articolo 15.
La tabella seguente riassume le condizioni che determinano il regime applicabile:
| Condizione | Articolo 19 (funzioni pubbliche) | Articolo 15 (lavoro privato) |
|---|---|---|
| Ente pagatore | Stato, suddivisioni, enti locali, enti pubblici non commerciali | Enti pubblici con attività industriale/commerciale |
| Attività svolta | Servizi resi allo Stato/ente pubblico | Servizi in ambito commerciale |
| Tassazione | Esclusiva nello Stato della fonte (Italia) | Concorrente o esclusiva nello Stato di residenza (Francia per frontalieri) |
| Caso Banca d'Italia | Sì — ente pubblico non commerciale | No |
Cosa succede se si applica il regime sbagliato
Il dipendente che non subisce la ritenuta IRPEA perché convinto di rientrare nel regime frontalieri si espone a un recupero a tassazione in Italia con interessi e sanzioni. Simmetricamente, la Banca d'Italia che omette la ritenuta viola gli obblighi di sostituto d'imposta.
Per questo la risposta n. 132 rappresenta un punto fermo: i dipendenti della Banca d'Italia che trasferiscono la residenza in un Comune francese di confine e lavorano in regime misto (due giorni a settimana in presenza in Italia, il resto in smart working dalla Francia) devono sapere che il loro reddito resta integralmente imponibile in Italia, senza scorciatoie convenzionali.
Fonti
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