La circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 non concede proroghe: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come applicare le norme già in vigore dal D.Lgs. 36/2021, e ogni chiarimento si traduce in un adempimento che va sistemato prima delle scadenze fiscali di fine anno. Chi non si adegua rischia ritenute omesse, recupero d'imposta e violazioni formali. Ecco le sei azioni da mettere in calendario, con le priorità, le date da rispettare e le conseguenze per chi resta fermo.
Prima di tutto: la data-card della settimana
| Cosa fare | Entro quando | Rischio se non lo fai |
|---|---|---|
| Verifica cumulo compensi tesserati | Subito (ogni pagamento) | Ritenute omesse su importi già erogati |
| Tracciamento rimborsi volontari | Ogni mese, chiusura anno solare | Ritenuta d'acconto a carico dell'ente |
| Verifica / modifica statuto SSD | Prima dell'approvazione del bilancio | Perdita decommercializzazione per l'intero periodo d'imposta |
| Simulazione plafond IRAP | Prima della dichiarazione IRAP | IRAP su parte eccedente gli 85.000 euro |
| Comunicazione dispensa IVA | Massima urgenza | Violazione formale in caso di controllo |
| Clausola IVA nei contratti di cessione atleti | Alla firma del contratto | IVA a carico dell'ente cedente senza rivalsa |
1. Buste paga e compensi: attivare il monitoraggio progressivo della soglia dei 15.000 euro
Cosa bisogna fare. La circolare conferma che la soglia di non imponibilità di 15.000 euro annui opera «a monte» per tutti i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico, compreso il lavoro subordinato. Fino a 15.000 euro l'ente non applica ritenute né contributi; superata la soglia, scattano le regole ordinarie.
Azione immediata. Per ogni tesserato va verificato il cumulo progressivo dei compensi già percepiti nell'anno solare, anche da altre ASD o SSD. Se un istruttore ha già ricevuto compensi sportivi da un altro ente nella prima parte dell'anno, il plafond può esaurirsi prima del previsto. L'ente che paga per secondo si trova a dover applicare ritenute piene su somme che pensava fossero esenti.
Chi deve farlo. Il responsabile amministrativo dell'ente, prima di ogni pagamento.
Conseguenza dell'inadempimento. Ritenute omesse a carico dell'ASD/SSD.
2. Rimborsi ai volontari: strutturare il tracciamento mensile e annuo
Cosa bisogna fare. I rimborsi spese forfetari fino a 400 euro mensili riconosciuti ai volontari per eventi e manifestazioni concorrono al raggiungimento della soglia di 15.000 euro. Se il volontario ha già superato quel limite grazie ad altri compensi di lavoro autonomo sportivo, il rimborso forfetario diventa interamente imponibile e l'ente deve applicare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973.
Procedura operativa.
- A inizio rapporto (o a inizio anno), richiedere a ogni volontario una dichiarazione su eventuali compensi sportivi già percepiti nell'anno solare.
- Ogni mese, prima di erogare il rimborso forfetario, verificare se il cumulo annuo del volontario ha raggiunto i 15.000 euro.
- In caso di superamento, applicare la ritenuta d'acconto sull'intero importo del rimborso.
- Conservare traccia documentale di ogni verifica.
Chi deve farlo. L'ente erogante. Se il volontario non comunica spontaneamente il superamento, l'ASD risponde in proprio per la ritenuta omessa.
Scadenza. Controllo da effettuare a ogni erogazione mensile. La regolarità va verificata entro la chiusura dell'anno solare per evitare sorprese in dichiarazione.
3. Statuto delle SSD: convocare l’assemblea straordinaria se manca la clausola anti-distribuzione indiretta
Cosa bisogna fare. Le SSD costituite come società di capitali o cooperative che hanno inserito in statuto le clausole sul divieto di lucro «attenuato» (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2021) non sono automaticamente in regola. Per beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA, lo statuto deve contenere anche il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili prescritto dall'art. 148, comma 8, del TUIR.
Procedura operativa.
- Recuperare lo statuto vigente e verificare la presenza di entrambe le clausole (divieto di lucro attenuato + divieto assoluto di distribuzione indiretta).
- Se una delle due manca, convocare assemblea straordinaria per la modifica statutaria.
- Depositare la modifica al Registro Imprese.
Scadenza. Prima possibile, e comunque prima dell'approvazione del bilancio. Un'assemblea convocata in ritardo può costare la perdita del regime agevolato per l'intero periodo d'imposta.
Chi deve farlo. Il presidente o il legale rappresentante della SSD, con il supporto del commercialista.
4. IRAP: fare la simulazione del plafond complessivo di 85.000 euro
Cosa bisogna fare. L'esclusione dalla base imponibile IRAP fino a 85.000 euro annui vale per tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell'area dilettantistica, inclusi i collaboratori amministrativo-gestionali. Attenzione: non è una franchigia per singolo collaboratore, ma un tetto complessivo per l'ente.

Procedura operativa.
- Sommare i compensi di tutti i co.co.co. dell'area dilettantistica (istruttori, segretari, personale amministrativo con contratto di collaborazione).
- Confrontare il totale con la soglia di 85.000 euro.
- Sulla parte eccedente si calcola l'IRAP.
Scadenza. Simulazione da fare prima della scadenza della dichiarazione IRAP, per tempo utile a calcolare l'accantonamento corretto.
Chi deve farlo. Il consulente fiscale dell'ente, su dati forniti dall'amministrazione.
5. IVA: inviare la comunicazione per la dispensa da fatturazione e registrazione
Cosa bisogna fare. Per le prestazioni esenti rese dagli enti sportivi dilettantistici ai sensi dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023, la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. 633/1972) non è automatica: va comunicata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Procedura operativa.
- Verificare se la comunicazione risulta già inviata.
- In caso contrario, predisporre il modello e inviarlo all'Ufficio competente con la massima urgenza.
- Fino all'invio, l'ente resta formalmente obbligato a emettere fattura e registrare le operazioni esenti, anche se l'imposta non è dovuta.
Rischio. In caso di controllo, la mancata emissione del documento può essere contestata come violazione formale.
Scadenza. Nessuna data limite esplicita, ma ogni giorno di ritardo espone a rischio. Azione a priorità massima.
6. Cessione dei contratti sportivi: inserire la clausola IVA prima di firmare
Cosa bisogna fare. La cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica non beneficia del regime di esenzione IVA. L'operazione ha «natura finanziaria e commerciale» e va fatturata con IVA ad aliquota ordinaria.
Procedura operativa.
- In fase di negoziazione, calcolare il corrispettivo al lordo dell'IVA.
- Inserire nel contratto di cessione una clausola IVA che specifichi che l'imposta è dovuta e sarà addebitata alla società acquirente.
- Emettere fattura con IVA al momento dell'incasso.
Scadenza. Alla firma del contratto. Per chi sta negoziando trasferimenti nella finestra di mercato estivo, il punto è decisivo e immediato.
Conseguenza dell'inadempimento. L'ente cedente si ritrova a pagare l'IVA sui ricavi già incassati senza averla addebitata alla controparte.
7. Raccolte fondi: nessuna scadenza nuova, ma programmare con certezza
La circolare conferma che la detassazione dei proventi commerciali connessi a raccolte pubbliche di fondi — fino a 2 eventi all'anno e nel limite di 51.645,69 euro — si applica a tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. 398/1991, comprese le SSD costituite in forma societaria. Nessun adempimento aggiuntivo, ma una certezza che consente di programmare gli eventi dell'autunno 2026 senza rischi di contestazione.
Scadenza operativa. Pianificare ora gli eventi di raccolta fondi autunnali, rispettando il limite dei due eventi annui e il tetto di 51.645,69 euro.
Il D.Lgs. 36/2021 ha ridisegnato il perimetro fiscale del lavoro sportivo e la circolare del 7 agosto 2026 rappresenta il primo allineamento organico tra normativa civilistica e disciplina tributaria. Le sei azioni descritte vanno completate prima delle scadenze fiscali di fine anno: ogni ritardo si traduce in rischi concreti su ritenute, IRAP, IVA e regimi agevolati.
Fonti
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