La partita del Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 si gioca su tre passaggi consecutivi: verifica dei requisiti, sistemazione degli eventuali errori pregressi e invio del modello entro il 31 ottobre 2026, che slitta a lunedì 2 novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, non cambia solo le regole: introduce una finestra di ravvedimento riservata a chi rinnova e trasforma l'adesione irregolare da causa di decadenza a semplice inefficacia. Il lettore operativo deve soprattutto capire cosa fare prima del 2 novembre per non vanificare l'accesso ai benefici.
Il calendario: tutte le date da segnare in agenda
La scadenza centrale per l'adesione al CPB 2026-2027 è fissata al 31 ottobre 2026 dall'articolo 7-bis del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88. Poiché il 31 ottobre cade di sabato, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare l'invio utile slitta a lunedì 2 novembre 2026. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, il termine è l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
Chi rinnova e intende accedere al ravvedimento speciale 2020-2023 deve invece pianificare i versamenti tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 in unica soluzione, oppure in massimo 10 rate mensili, con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027. I termini di accertamento per i periodi oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029; per gli altri soggetti ISA che rinnovano il concordato, i termini in scadenza a fine 2026 slittano al 31 dicembre 2027.
Chi può aderire: requisiti e soglie da controllare prima dell’invio
L'accesso al CPB continua a essere subordinato alla verifica dei debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dei debiti contributivi definitivamente accertati, con la soglia complessiva di 5.000 euro prevista dall'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Vanno considerate anche le regole su estinzione, sospensione e rateazione.
La novità operativa riguarda il rinnovo con nuovi soci: il Decreto Omnibus consente di proseguire il concordato anche dopo modifiche della compagine sociale o associativa. L'ingresso di nuovi soci o associati è ammesso quando questi, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo, entro il limite di 35.000 euro. Per prima adesione e rinnovo valgono inoltre i tetti massimi di incremento della proposta legati al punteggio ISA:
| Punteggio ISA | Incremento massimo proposta |
|---|---|
| 10 | 10% |
| da 9 a meno di 10 | 15% |
| da 8 a meno di 9 | 25% |
| da 6 a meno di 8 | 30% |
| da 1 a meno di 6 | 35% |
Errori già commessi: la correzione integrativa precede il modello CPB
Gli errori od omissioni nei ricavi, nei compensi o negli altri dati comunicati per elaborare la proposta possono essere rimossi con una dichiarazione integrativa. Il reddito o il valore netto della produzione concordati vengono rideterminati sui dati corretti, con sanzioni definibili mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
La sequenza operativa è chiara: il contribuente presenta la dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998; poi ridetermina la proposta di concordato sulla base dei dati rettificati. La rideterminazione può produrre valori più alti o più bassi di quelli originariamente sottoscritti: in entrambi i casi il concordato resta valido e i nuovi valori diventano quelli di riferimento. La decadenza scatta solo quando, a seguito di accertamento sul periodo d'imposta precedente, il reddito o il valore netto della produzione ricalcolati risultano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati.

Adesione irregolare: cosa significa ora “priva di effetti”
Dal biennio 2026-2027, l'adesione al CPB effettuata senza i requisiti richiesti oppure in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti. Il D.Lgs. 148/2026 inserisce questa regola direttamente negli articoli 10 e 11 della disciplina del CPB, separando queste fattispecie dalle ipotesi di decadenza.
La differenza pratica è notevole. In caso di adesione inefficace, il concordato si considera come mai concluso: il contribuente non applica l'imposta sostitutiva sulle eccedenze di reddito, non determina imposte e contributi sui valori concordati e non accede ai benefici premiali ISA. Ma se i valori effettivi risultano inferiori a quelli proposti, può tassare esclusivamente gli effettivi. Non c'è la doppia penalizzazione della decadenza, che invece vincolava al più alto tra valori effettivi e concordati pur azzerando i benefici.
Ravvedimento speciale 2020-2023: istruzioni per chi rinnova
Il nuovo ravvedimento speciale è riservato ai soggetti ISA che rinnovano l'adesione al CPB 2026-2027 nei termini di legge. Non è disponibile per chi aderisce per la prima volta o ha aderito solo al CPB 2025-2026.
La base imponibile si determina aumentando il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato di una percentuale compresa tra il 5% e il 50%, graduata in base al punteggio ISA. Per il 2022 e il 2023, l'imposta sostitutiva sui redditi e sulle relative addizionali è pari al 10%, 12% o 15% in funzione dell'affidabilità fiscale; l'aliquota sostitutiva IRAP è del 3,9%. Per il 2020 e il 2021, le imposte sostitutive sono ridotte del 30% in considerazione della pandemia. L'imposta sostitutiva su redditi e addizionali per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.
Analisi operativa: quanto tempo resta davvero
Considerando l'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026 il 12 agosto 2026 e la scadenza del CPB 2026-2027 al 2 novembre 2026 per i contribuenti con esercizio solare, restano 82 giorni di calendario: 19 giorni di agosto, 30 di settembre, 31 di ottobre e 2 di novembre. Non è un margine ampio per chi deve prima presentare la dichiarazione integrativa e rideterminare la proposta.
Le fonti divergono sull'entrata in vigore del decreto: PMI.it e Commercialista Telematico indicano il 12 agosto 2026, mentre Informazione Fiscale riporta il 13 agosto 2026, ossia il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La differenza di un giorno non incide sulle scadenze operative del CPB, ma va tenuta presente nei controlli che dipendono dalla data di decorrenza. Per il resto, le date e le soglie coincidono: il nodo resta la preparazione della documentazione prima dell'invio del modello.
Il vero spartiacque non è il 31 ottobre: è il lavoro preparatorio sui dati ISA e sulla dichiarazione originaria. Una correzione presentata prima dell'adesione salvaguarda il concordato; un errore scoperto dopo può costringere a ricalcolare tutto o a perdere i benefici. La scadenza del 2 novembre 2026 è l'ultimo anello di una catena che comincia con la verifica dei requisiti e passa dalla sistemazione dei dati.
Fonti
- Pmi.it
- Informazionefiscale.it
- Decreto Omnibus 2026: IVA, crediti e CPB
- Informazionefiscale.it
- Uipa.it
- Eutekne.info
Indice dei Contenuti

