Nessuna domanda da presentare per incassare il taglio del cuneo fiscale su APE sociale, isopensione e sulle altre prestazioni di accompagnamento alla pensione. L'INPS, con il messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, ha fissato il calendario: dal cedolino di ottobre 2026 arrivano la somma non imponibile e l'ulteriore detrazione, con gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026 per il solo bonus aggiuntivo. La detrazione pregressa si vedrà invece al conguaglio di fine anno. L'unica azione richiesta riguarda chi vuole rinunciare: per tutti gli altri, il beneficio è automatico.
Chi ha diritto: prestazioni sostitutive del reddito, non pensioni
I benefici spettano a chi riceve prestazioni di accompagnamento alla pensione con natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, a condizione che siano assoggettate a tassazione ordinaria. La lista è chiusa:
- APE sociale;
- isopensione;
- assegni straordinari per i lavoratori dei settori bancario e assicurativo;
- indennità derivanti dai contratti di espansione.
Restano fuori, in modo esplicito, "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati". Dopo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, l'esclusione è stata estesa anche alle pensioni integrative e complementari, che non danno diritto né alla somma non imponibile né all'ulteriore detrazione.
La regola vale anche in caso di cumulo. Un titolare di APE sociale da 18.000 euro annui che percepisce anche una pensione ai superstiti da 8.000 euro arriva a un reddito complessivo di 26.000 euro: sotto la soglia dei 32.000, quindi con diritto all'ulteriore detrazione piena da 1.000 euro. È il reddito complessivo — non il solo importo dell'APE — a determinare la misura effettiva del beneficio.
Il calendario: ottobre per il bonus, conguaglio per la detrazione
Da ottobre 2026 l'INPS eroga la mensilità corrente di entrambe le misure, insieme agli importi della somma non imponibile maturati dal 1° gennaio 2026. Per l'ulteriore detrazione, invece, le spettanze pregresse vengono recuperate in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Da novembre in poi il calcolo diventa mensile, come per i lavoratori dipendenti.

| Beneficio | Decorrenza | Arretrati |
|---|---|---|
| Somma non imponibile (redditi fino a 20.000 euro) | Ottobre 2026 | Dal 1° gennaio 2026, liquidati a ottobre |
| Ulteriore detrazione (redditi da 20.000 a 40.000 euro) | Ottobre 2026 | Definita al conguaglio di fine anno |
L'ordine di arrivo delle due voci ha un impatto concreto sulla liquidità. Un beneficiario sotto i 20.000 euro incassa a ottobre tutte le mensilità arretrate del bonus aggiuntivo; chi sta tra 20.000 e 40.000 euro deve attendere il conguaglio per vedere le somme della detrazione maturate dall'inizio dell'anno.
Importi e soglie: chi prende il bonus e chi la detrazione
La somma non imponibile riguarda i redditi complessivi non superiori a 20.000 euro annui e si calcola applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale a scaglioni:
- 7,1% fino a 8.500 euro;
- 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% oltre 15.000 euro.
L'ulteriore detrazione copre la fascia da 20.000 a 40.000 euro di reddito complessivo. Vale 1.000 euro fino a 32.000 euro, poi decresce con la formula della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025: 1.000 euro moltiplicati per il rapporto tra 40.000 euro meno il reddito complessivo e 8.000 euro. Tradotto in cifre operative, ogni euro di reddito in più oltre i 32.000 vale 0,125 euro di detrazione in meno (1.000 diviso 8.000), fino ad azzerarsi esattamente a 40.000 euro.
Come si determina l’importo mese per mese
Per la somma non imponibile la percentuale si individua mensilmente determinando il reddito annuale teorico; il beneficio è ricalcolato ogni mese e conguagliato in caso di variazione. Per questa voce non è necessaria alcuna capienza d'imposta lorda. Per l'ulteriore detrazione il reddito complessivo viene ricostruito sulla base dei dati presenti negli archivi INPS e serve invece capienza d'imposta lorda, al netto delle altre detrazioni: se la capienza è parziale, il beneficio spetta entro quel limite.
L’unico adempimento è la rinuncia online
L'applicazione è automatica: niente domanda, niente autocertificazione, nessun passaggio al CAF. L'INPS ha però annunciato che sarà presto attivo sul proprio sito un servizio online per la rinuncia ai benefici, destinato a chi non li vuole.
Fino ad allora, chi rientra nelle prestazioni elencate non deve fare nulla. Il controllo va fatto sul cedolino: a ottobre convivono la mensilità corrente e l'arretrato del bonus aggiuntivo, mentre la detrazione pregressa comparirà solo a fine anno. Il dettaglio da non perdere è che la soglia si calcola sul reddito complessivo, non sul singolo assegno: un cumulo con una pensione ai superstiti può far scivolare il beneficio dalla somma non imponibile all'ulteriore detrazione, con un percorso di pagamento completamente diverso.
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