L'Agenzia delle Entrate ha esonerato l'ente bilaterale dalla comunicazione al Fisco dei rimborsi sanitari, ma l'esonero non è automatico: vale solo se i contributi sono tassati in busta paga. La risposta a interpello n. 178/E del 30 settembre 2026 sposta il baricentro operativo dal Fisco a due righe della Certificazione Unica e al cedolino, dove datore di lavoro e consulente devono poter dimostrare che nessun beneficio fiscale è stato riconosciuto. Se la qualifica non regge, la detrazione del dipendente decade.
L’esonero scatta solo con i contributi tassati in busta paga
L'ente bilaterale non trasmette i dati dei rimborsi quando i contributi versati da datore e lavoratore concorrono al reddito imponibile e la quota del dipendente non è deducibile ai fini IRPEF. In quel caso la spesa rimborsata si considera rimasta a carico dell'iscritto e resta detraibile.
È lo schema del contratto provinciale di lavoro valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027: il datore versa l'intero contributo con diritto di rivalsa e la quota aziendale è parte integrante della retribuzione. L'Agenzia ha rinviato al Ministero della Salute la qualificazione dell'ente come soggetto con esclusivo fine assistenziale, che non rientra nella propria competenza.
Attenzione all'eccezione: la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020 ammette che un contributo cumulativo versato dal datore, non riferibile al singolo dipendente, non sia reddito. In quella ipotesi il presupposto dell'esonero cade.
Il calendario: 28 febbraio per l’ente, 730 per il lavoratore
Il comma 25-bis dell'art. 78 della legge n. 413/1991 fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro cui enti, casse e società di mutuo soccorso con esclusivo fine assistenziale, fondi integrativi del SSN iscritti all'Anagrafe e altri fondi comunicano i rimborsi dell'anno precedente.
L'obbligo riguarda i rimborsi finanziati da contributi esclusi dal reddito o dedotti dal reddito complessivo: dati che servono a togliere dalla precompilata le spese già coperte da un contributo che ha ridotto le imposte. Per gli enti bilaterali con contributi tassati quell'obbligo non esiste e nulla va trasmesso.
Sul fronte del contribuente, la scadenza del modello 730/2026 era fissata al 30 settembre 2026 alle 23:59, come avevamo riportato. Il chiarimento arriva il giorno della scadenza e guarda ai rimborsi erogati nel 2026, che gli enti interessati dovrebbero comunicare entro il 28 febbraio 2027.

La checklist in quattro controlli prima di confermare il 730
Prima di confermare o modificare la dichiarazione, lavoratori, CAF e professionisti hanno quattro verifiche da fare:
- nel cedolino, che la quota del datore al contributo per l'ente bilaterale sia compresa nell'imponibile fiscale;
- nella Certificazione Unica, che ai punti 441 e 442 non figurino contributi sanitari riferiti allo stesso ente;
- nella documentazione dell'ente, l'importo rimborsato e le spese a cui si riferisce, da conservare in caso di controllo;
- nel quadro E del 730, che la spesa rimborsata figuri per intero nel rigo E1.
Servono inoltre il pagamento tracciabile richiesto dalla legge n. 160/2019 per le prestazioni di strutture private non accreditate al SSN e un'IRPEF lorda capace di assorbire la detrazione.
Quanto vale la detrazione: due scenari a confronto
Il trattamento fiscale del contributo decide l'importo detraibile. La tabella riassume i casi più frequenti per i lavoratori dipendenti.
| Origine del rimborso | Spesa rimborsata nel 730 |
|---|---|
| Ente bilaterale con contributi tassati in capo al lavoratore | Detraibile al 19% sull'intera spesa; l'ente non comunica il rimborso |
| Ente o cassa con contributi esclusi dal reddito fino a 3.615,20 euro | Non detraibile; l'ente comunica il rimborso per la precompilata |
| Stessa cassa, contributi oltre il limite esposti al punto 442 della CU | Detraibile in proporzione ai contributi eccedenti sul totale versato |
| Polizza stipulata o pagata dal datore, premi tassati (punto 444 CU) | Detraibile al 19% sull'intera spesa |
| Polizza pagata direttamente dal contribuente, premio senza detrazione | Detraibile al 19% sull'intera spesa |
Su una spesa dal dentista di 900 euro rimborsata per 600 euro, l'iscritto all'ente bilaterale detrae l'intero importo: 900 meno la franchigia di 129,11 euro dà 770,89 euro, cioè 146,47 euro al 19%. L'iscritto alla cassa sanitaria scende ai 300 euro non rimborsati, 170,89 euro di base e 32,47 euro di detrazione: 114 euro in meno.
Il calcolo mostra un effetto collaterale poco intuitivo: la franchigia erode il 14,3% della spesa da 900 euro e abbassa la detrazione effettiva al 16,27% dell'importo, sotto il 19% nominale. I 32,47 euro della cassa valgono appena il 22,2% dei 146,47 euro riconosciuti all'iscritto all'ente bilaterale.
Cosa fare se il rimborso non compare nella precompilata
Nulla. Senza la comunicazione dell'ente, la precompilata riporta la spesa come risulta dal Sistema Tessera Sanitaria, senza sottrarre il rimborso: per il lavoratore con contributi tassati il dato è corretto e non va ridotto.
Una modifica manuale al ribasso espone invece al controllo formale sui dati del Sistema Tessera Sanitaria. Resta il caso della cassa che supera il limite di 3.615,20 euro: lì la quota detraibile va ricostruita come rapporto tra contributi eccedenti e contributi totali, leggendo i punti 441 e 442 della Certificazione Unica.
La detrazione del dipendente si difende in cedolino e in Certificazione Unica, non nel rigo E1: chi lascia la spesa intera nella precompilata fa la cosa giusta, chi la corregge al ribasso si assume un rischio che nessuna prassi gli impone.
Fonti
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