Imposta Sostitutiva sul Mutuo: Come Funziona e Come Si Registra

L’imposta sostitutiva sul mutuo esiste dal 1973 ma è dal 2008 che sono state introdotte alcune modifiche essenziali per la sua applicazione. La Finanziaria 2008, in particolare, (art. 1, comma 160) ha esteso la concessione di un’aliquota agevolata dello 0,25 per cento anche ai soggetti che, in fase di contrazione del mutuo stesso, dichiarino di finalizzare i soldi oggetti di finanziamento all’acquisto o ristrutturazione di fabbricati o immobili adibiti a prima abitazione. L’imposta sostitutiva viene calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma richiesta ed erogata e cambia a seconda della natura del finanziamento. Pertanto, costituisce una voce di costo da tenere ben presente al momento della richiesta di un mutuo.

Cos’è l’imposta sostitutiva sul mutuo

Come dice la parola, si applica in sostituzione di altre imposte e nei casi di finanziamenti. In particolare, sostituisce:

  • le imposte ipotecarie
  • l’imposta di registro
  • l’imposta di bollo
  • le imposte catastali
  • le tasse sulle concessioni governative.

In realtà, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, l’imposta sostitutiva sul mutuo non è strettamente legata ai mutui ma si applica in Italia a qualsiasi finanziamento che abbia una durata superiore ai 18 mesi. L’imposta sostitutiva è, dunque, un’alternativa al regime fiscale ordinario. Essendo opzionale, serve ad evitare il pagamento di altri adempimenti. Di seguito, le categorie soggette al pagamento dell’imposta sostitutiva:

  • mutui chirografari (ovvero finanziamenti che hanno una durata massima apari a 15 anni e che sono garantiti da un solo documento, detto chirografo)
  • mutui ipotecari (ovvero quelli richiesti e ottenuti grazie a un’ipoteca su un altro immobile che costituisce garanzia)
  • tutte le aperture di credito.
imposta sostitutiva sul mutuo
Imposta sostitutiva sul mutuo

Come versarla

La tassa è a carico di chi riceve il mutuo e non di chi lo eroga. Quindi, è dovuta dal contribuente ma è trattenuta dall’istituto che concede il mutuo e che agisce da sostituto d’imposta, versando la tassa allo Stato per conto del suo cliente. Nel caso i soggetti beneficiari del finanziamento siano più di uno, ognuno di loro sarà tenuto a corrispondere una quota parte rispondente alla quota di finanziamento ricevuta e anche alla destinazione d’uso dell’immobile.

Per esempio, se a beneficiare del mutuo sono due coniugi e per entrambi di loro l’immobile in questione costituisce la prima abitazione, entrambi rientreranno nel regime agevolato e pagheranno l’aliquota dello 0,25%. Ma se, in un altro esempio, un genitore aiuta il proprio figlio a comprare la casa, la situazione sarà differente. Per il figlio, l’abitazione costituisce prima casa e quindi verserà l’aliquota agevolata dello 0,25%. Il genitore che, invece, ha già una prima casa di proprietà, pagherà l’aliquota del 2% sul mutuo richiesto.

Pur essendo a carico dei beneficiari, l’imposta sostitutiva sul mutuo viene versata dall’ente erogatore (per esempio la banca) e poi addebitata sottraendola dalla cifra erogata.

Imposta sostitutiva sul mutuo della prima casa

In questo caso, si tratta di un’aliquota agevolata, pari allo 0,25% sull’importo erogato. Per esempio, rispetto a un mutuo di 100.000 euro, l’imposta sarà pari a 250 euro. Pertanto chi chiede il mutuo si vedrà accreditata una cifra di 99.750 euro. Se il diritto di agevolazione per la prima casa decade, però (l’immobile, per esempio, costituisce la prima casa al momento della richiesta del mutuo e poi diventa seconda casa), il contribuente non avrà nemmeno diritto a pagare l’aliquota ridotta. In questo caso, bisognerà provvedere ad un’integrazione pari all’1,75% sul mutuo ricevuto, oltre a una multa salatissima pari al 30% sulla cifra ancora da versare.

Nel caso dei 100.000 euro, la cifra da reintegrare sarà 1.750 (l’1,75%) più 525 (il 30% sul residuo) di multa, per un totale di a 2.275. Nel caso in cui, invece, il mutuo o finanziamento non interessi abitazioni, l’imposta sostitutiva si calcola sempre allo 0,25%. È questo il caso di prestiti concessi per l’acquisto di beni materiali come le automobili. Rientrano, poi, in questa aliquota anche terreni e immobili destinati a uso commerciale, come già previsto nel provvedimento originale del 1973.

Imposta sostitutiva sul mutuo per le seconde case

Spesso, nel caso della seconda abitazione, il mutuo viene richiesto ai fini della ristrutturazione ma non è raro che serva per coprire anche spese di acquisto e costruzione di un immobile adibito a uso diverso dalla prima casa. In questo caso, l’aliquota si calcola nella misura del 2% sulla cifra totale richiesta ed erogata. Sempre considerando il mutuo di 100.000 dell’esempio precedente, l’imposta sarà questa volta pari a 2.000 euro, per cui la cifra erogata dall’Istituto creditore sarà pari a 98.000 euro.

Casi di esenzione

Esiste, infine, un solo caso in cui l’imposta sostitutiva sul mutuo non debba essere versata, perché non dovuta per legge. Accade se, o quando, si chiede l’agevolazione fiscale per il mutuo sulla prima casa.

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