Con la circolare n. 79 del 24 luglio 2026, l’INPS ha definito obblighi di comunicazione immediati per tutti i magistrati onorari titolari di una pensione. Chi non li rispetta rischia la sospensione dell’assegno o la restituzione di somme indebite. Questa guida riassume, passo dopo passo, chi deve fare cosa, quando e come, senza margini di errore.
1. Chi deve comunicare: l’obbligo universale
L’adempimento riguarda ogni magistrato onorario che percepisca una pensione (vecchiaia, anticipata, invalidità, superstiti).
La platea include giudici di pace, GOT, VPO, giudici onorari aggregati. Nessuno è esentato.
2. Cosa comunicare all’INPS: i tre dati obbligatori
Le informazioni da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente sono rigorosamente tre:
- Avvenuta conferma o meno nell’incarico (ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 116/2017);
- In caso di conferma, l’eventuale opzione per il regime di esclusività (che comporta iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e assimilazione del compenso a reddito da lavoro dipendente);
- Data di inizio e di cessazione dell’incarico, compresi periodi di interruzione e nuove attivazioni.
Sono queste tre voci a consentire all’Istituto di applicare il corretto regime di cumulo e di bloccare eventuali erogazioni indebite.
3. Calendario operativo: quando scattano gli adempimenti
La circolare non fissa una data unica ma impone di agire tempestivamente. Nella pratica, ecco le scadenze da rispettare:
- All’avvio dell’incarico (o al momento del pensionamento se l’incarico è già in corso): comunicare subito i tre dati.
- Al ricevimento della conferma nell’incarico: inviare la comunicazione senza ritardo.
- In caso di opzione per l’esclusività: l’informazione va trasmessa contestualmente alla scelta.
- Per ogni variazione (interruzione, cessazione, nuova attivazione): l’INPS deve essere informato immediatamente.
- Se l’incarico era già attivo prima della circolare: regolarizzare la posizione entro la prima settimana dalla presa visione della circolare stessa, per evitare contestazioni.
Anche un ritardo di pochi giorni può causare l’applicazione di un regime di cumulabilità errato, con il rischio concreto di un indebito previdenziale.
4. Perché la comunicazione è decisiva: le differenze nel cumulo
Il regime cambia radicalmente a seconda dello status.
- Magistrato non confermato (o in fase transitoria): il compenso è un’indennità senza natura di reddito da lavoro, quindi sempre cumulabile con qualsiasi pensione, comprese Quota 100, Quota 102, Quota 103 e la pensione anticipata flessibile.
- Magistrato confermato: il compenso diventa reddito (dipendente o autonomo) ed è soggetto ai divieti di cumulo previsti per:
– pensioni e assegni di invalidità;
– pensione di inabilità (incompatibile con qualsiasi reddito);

– pensione anticipata per lavoratori precoci;
– Quota 100, Quota 102, Quota 103 e pensione anticipata flessibile.
Senza la comunicazione, l’INPS non può distinguere le due categorie e rischia di applicare il regime sbagliato. L’omissione diventa così la causa diretta di un indebito, con richieste di restituzione anche consistenti.
Per le pensioni ai superstiti la comunicazione è altrettanto cruciale: i compensi e le indennità concorrono al calcolo dei limiti di cumulabilità reddituale (Legge Dini n. 335/1995) e il silenzio può portare a revoche o tagli dell’assegno.
5. Procedura passo dopo passo: come inviare i dati
Non esiste un modulo telematico dedicato. La circolare indica le strutture territoriali INPS come destinatarie. Ecco i passi concreti:
- Accedere al portale INPS con le proprie credenziali e individuare la sede di pagamento della pensione.
- Redigere una comunicazione scritta contenente i tre dati richiesti (status, opzione esclusività, date).
- Inviare la comunicazione:
– via PEC all’indirizzo della sede competente, oppure
– tramite il servizio di contatto online disponibile nell’area personale.
- Conservare la ricevuta di invio e il numero di protocollo (costituiscono la prova dell’adempimento).
Sulla base delle dichiarazioni, le sedi verificheranno la categoria di appartenenza e applicheranno la corrispondente disciplina di cumulabilità o sospensione.
6. Se sei già in ritardo: azioni correttive immediate
Chi non ha ancora comunicato i dati deve regolarizzare la posizione senza ulteriori indugi, contattando la sede INPS che gestisce la propria pensione.
La regolarizzazione spontanea, anche tardiva, riduce il rischio di azioni di recupero forzoso e consente all’Istituto di ricalcolare gli importi senza ulteriori conseguenze.
Non esiste una sanatoria automatica, ma un ravvedimento tempestivo è sempre preferibile a un accertamento d’ufficio.
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