Il conto alla rovescia per la destinazione del TFR dei neoassunti è già partito. Chi ha un contratto decorrente dal 1° luglio 2026 ha 60 giorni di tempo per consegnare al datore di lavoro il modulo TFR3: se il termine scade senza una scelta, l'adesione alla previdenza complementare diventa automatica e il TFR viene conferito dalla data di assunzione, non dal giorno della firma. Il modulo ufficiale è l'Allegato A del decreto interministeriale Lavoro-MEF del 4 settembre 2026; l'ultimo tassello operativo è arrivato con il messaggio INPS n. 3021 del 29 settembre 2026, che adegua Uniemens con il nuovo valore T3.
Chi compila il TFR3, entro quando e con quale sezione
Il modulo riguarda i lavoratori del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. La prima parte è comune a tutti e contiene dati anagrafici, dati dell'assunzione e l'informativa sull'adesione automatica; poi si compila una sola delle sezioni, in base alla posizione previdenziale dichiarata.
| Situazione alla data di assunzione | Parte del modulo da compilare | Senza scelta entro 60 giorni |
|---|---|---|
| Prima assunzione, nessuna posizione pregressa | Dichiarazione + Sezione 1 (opzioni A, B, C, D) | Adesione automatica al fondo collettivo/aziendale |
| Non prima assunzione, con fondo pensione alimentato dal TFR | Dichiarazione + Sezione 2 (opzioni A, B, C) | Adesione automatica alla forma prevista dagli accordi |
| Non prima assunzione, senza fondo alimentato dal TFR o con posizione riscattata per intero | Solo dichiarazione iniziale, nessuna sezione | TFR regolato dall'art. 2120 c.c., nessuna adesione automatica |
Il datore di lavoro conserva la dichiarazione e ne rilascia copia al lavoratore. Il modulo sostituisce il TFR2 per le assunzioni dal 1° luglio 2026; il TFR2 resta valido per i rapporti avviati fino al 30 giugno 2026.
Le opzioni: quattro scelte per la prima assunzione, tre per gli altri
Sezione 1 (prima assunzione). Le opzioni sono quattro: A) conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica, con indicazione della percentuale; B) negare il versamento del contributo a proprio carico, ammesso solo con RAL inferiore all'assegno sociale; C) conferire il TFR a un fondo scelto dal lavoratore, diverso da quello contrattuale; D) mantenere il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS, secondo l'art. 2120 c.c.
La scelta D non è definitiva: l'iscrizione a un fondo pensione resta possibile in qualsiasi momento. Una percentuale inferiore al 100% è ammessa solo se la prevede l'accordo o il contratto collettivo; in mancanza di accordi, la destinazione residuale è il fondo Cometa, che riceve l'intero importo del TFR.

Sezione 2 (non prima assunzione con fondo attivo). Qui le opzioni scendono a tre: A) conferimento automatico alla forma collettiva della nuova azienda; B) diniego del contributo a carico del lavoratore con RAL sotto l'assegno sociale; C) conferimento esplicito a un fondo diverso, per esempio il fondo pensione della precedente occupazione. Per gli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, quando gli accordi non destinano il TFR alla previdenza complementare, la quota minima conferibile è del 50%.
Calendario: chi fa cosa e quando
- Giorno 0 — assunzione (dal 1° luglio 2026). Il datore consegna l'informativa e il modulo TFR3 al lavoratore.
- Entro 60 giorni dall'assunzione. Il lavoratore riconsegna il modulo firmato. Per chi è stato assunto il 1° luglio 2026, il primo giorno di vigenza della norma, il termine cade a fine agosto 2026: 60 giorni dopo la decorrenza del rapporto.
- Dal 61° giorno, in assenza di scelta. Scatta il silenzio-assenso: adesione automatica e conferimento del TFR maturando dalla data di assunzione.
- Competenza luglio 2026 — Uniemens. Nell'elemento
<TipoScelta>di<GestioneTFR>/<DestinazioneTFR>si indica il valore T3, che identifica la scelta esplicita effettuata con il modulo TFR3. - Flussi già trasmessi. I datori che hanno inviato Uniemens da luglio 2026 fino al 29 settembre 2026 possono valorizzare
<DataScelta>con una data anteriore alla mensilità corrente. - Compilazione online. Il modulo digitale sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro; le regole della compilazione online sono fissate da un decreto direttoriale e partiranno dalla data che il Ministero renderà nota.
Fondo di Tesoreria e quote arretrate: codici e scadenze
Tra l'assunzione e la scelta definitiva la destinazione del TFR non è ancora stabilita: le quote maturate in quel periodo vanno trattate come competenze arretrate. Il datore che supera la soglia dimensionale — 60 addetti per il 2026 e il 2027, 50 addetti dal 2028 al 2031, 40 addetti dal 2032 — deve gestirle così:
- Entro il mese successivo alla scelta: versamento al Fondo di Tesoreria con il codice causale CF05, senza sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive;
- Oltre quel mese: codice CF02 per la denuncia tardiva e CF11 per la maggiorazione;
- Ogni mese: quota pari al 7,41% della retribuzione utile ai fini del TFR, al netto del contributo dello 0,50%, entro il 16 del mese successivo al periodo di paga;
- Adempimenti collegati: richiesta del codice di autorizzazione 1R per le posizioni della gestione DM e presentazione della dichiarazione con il modello SC34.
Restano valide, per quanto non diversamente previsto, le indicazioni della circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 e dei messaggi n. 1511 del 6 maggio 2026 e n. 2325 del 10 luglio 2026.
Perché i tempi si comprimono per il datore di lavoro
Mettendo in fila le scadenze emerge un effetto che nessuna fonte dichiara esplicitamente: i 60 giorni del lavoratore e il mese successivo per la regolarizzazione degli arretrati formano un'unica finestra operativa di circa tre mesi dall'assunzione. Chi assume il 1° luglio 2026 ha una scelta firmata a fine agosto e, se il modulo arriva all'ultimo giorno utile, il versamento con CF05 cade nel mese immediatamente successivo, in parallelo con la denuncia Uniemens. Il margine per raccogliere la firma, registrare il valore T3 e versare senza aggravi è quindi molto stretto.
Lo stesso vale sul fronte delle soglie: la dimensione aziendale rilevante scende da 60 a 40 addetti nell'arco di sei anni, un taglio di 20 addetti pari al 33,3% del valore 2026-2027. Un'impresa ferma a 55 dipendenti oggi non versa al Fondo di Tesoreria, ma dal 2028 rientrerà nella soglia e dovrà attrezzarsi con codice 1R, modello SC34 e versamenti entro il 16 del mese. La scadenza dei 60 giorni è del singolo lavoratore; la preparazione degli adempimenti, però, è un problema di organizzazione aziendale.
Fonti
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