Sospensione del Mutuo: Quante Volte Può Essere Richiesta in Caso di Difficoltà Economiche

La sospensione del mutuo (detta anche “moratoria”) è una possibilità prevista da una apposita legge fin dal 2007 per fornire un aiuto tangibile a coloro che si trovino in difficoltà economiche o lavorative e che possano quindi fare fatica a pagare regolarmente le rate del proprio mutuo. Grazie a tale provvedimento, chi ne fa richiesta può ottenere di sospendere il pagamento delle rate del finanziamento immobiliare fino a 18 mesi, attingendo alle risorse del cosiddetto Fondo di Solidarietà.

Nel corso degli anni il Fondo è stato più volte rifinanziato e la disposizione di legge rinnovata, per garantire continuità di aiuto alle famiglie ed anche a fronte dei diversi periodi di difficoltà che l’economia dello Stato e delle famiglie si è trovata ad affrontare. Il rifinanziamento più recente è stato operato dall’attuale governo Draghi nel 2021, e la sospensione delle rate di mutuo è stata prorogata prima al 2021 e successivamente a tutto il 2022.

Chi può accedere alla sospensione delle rate

L’intervento è pensato per aiutare prioritariamente le famiglie con maggiori difficoltà economiche e finanziarie, e prevede quindi una serie di requisiti per poter godere della moratoria. Alcuni di questi sono stati allargati con gli ultimi interventi di legge, al fine di poter aiutare una platea più ampia di destinatari. La moratoria può essere applicata in caso di:

  • Licenziamento, tranne che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
  • Morte, handicap grave o invalidità civile almeno dell’80%.
  • Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario lavorativo per un periodo di almeno 30 giorni. La riduzione d’orario non deve essere inferiore al 20% dell’orario normale.
  • Liberi professionisti e lavoratori autonomi, compresi artigiani e ditte individuali (no imprese) che autocertifichino di avere subito, almeno per tre mesi tra il 21 febbraio 2020 e la data di presentazione della richiesta di sospensione, una riduzione del fatturato medio giornaliero di oltre il 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.

Gli ulteriori elementi richiesti per poter accedere alla moratoria sono:

  • mutuo per acquisto abitazione principale non di lusso. Sono pertanto esclusi gli immobili di categoria castastale A/1, A/8 e A/9;
  • mutuo attivo da almeno un anno (per le richieste presentate dopo il 9 aprile 2022);
  • importo erogato del mutuo non superiore a 250.000 euro (400.000 euro per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2022);
  • reddito Isee del nucleo familiare del richiedente non superiore a 30.000 euro annui (il limite non si applica alle richieste presentate tra il 17 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021).
sospensione del mutuo
Sospensione del mutuo

Come funziona la sospensione delle rate

È possibile sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un totale massimo di 18 mesi. Durante tale periodo il beneficiario della sospensione non dovrà pagare alcunché, mentre il Fondo di Solidarietà rimborserà alla banca il 50% degli interessi dovuti per le rate che vengono sospese. Trattandosi di sospensione, al termine della stessa il mutuatario dovrà riprendere regolarmente a pagare le rate del mutuo e rimborsare le quote capitale sospese e la parte restante delle quote interessi. In pratica si realizza un allungamento del piano di ammortamento del mutuo e del suo periodo di rimborso rispetto alla durata originaria.

La sospensione non può essere richiesta se si ha sottoscritto una polizza assicurativa che copre il pagamento del mutuo nei casi per i quali il Fondo prevede la moratoria. In tal caso si potrà fare richiesta direttamente alla compagnia assicurativa perché intervenga con la liquidazione di quanto previsto dalla polizza. Inoltre, non si può accedere alla moratoria se si hanno rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni consecutivi alla data della richiesta di sospensione.

In caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario lavorativo la durata della sospensione varia in funzione del periodo di difficoltà:

  • fino a 6 mesi in caso di sospensione o riduzione da 30 a 150 giorni
  • fino a 12 mesi in caso di sospensione o riduzione da 151 a 302 giorni
  • fino a 18 mesi in caso di sospensione o riduzione superiore a 302 giorni.

La moratoria tramite il Fondo di Solidarietà può essere richiesta fino ad un massimo di due volte, anche se si ha già una sospensione delle rate in corso. In tal caso occorrerà però attenderne la scadenza, oppure interromperla e farne cominciare una nuova. Se la prima sospensione rientrava già nelle precedenti moratorie previste per legge e non sono trascorsi almeno tre mesi di pagamenti con ammortamento regolare, la durata della nuova interruzione sarà ridotta di un lasso di tempo pari al periodo di sospensione di cui si è già goduto.

Vale la pena ricordare che molte banche prevedono per i propri mutui la possibilità autonoma di sospendere il pagamento delle rate, senza dover ricorrere al Fondo di Solidarietà. Anche in questi casi può essere richiesta la sospensione a valere sul Fondo, aspettando comunque la fine della sospensione concessa dalla banca o interrompendola ma con il vantaggio di non dover attendere tre mesi di ammortamento regolare per poter far partire la nuova sospensione senza riduzioni di durata.

La sospensione del pagamento delle rate prevista da contratto prescinde spesso da situazioni di dichiarata difficoltà economica o lavorativa, e costituisce una maggiore flessibilità nella gestione del rimborso concessa al cliente. Se si è interessati occorre verificare se il proprio contratto di mutuo prevede tale opzione e con quali modalità può essere esercitata.

Come richiedere la sospensione delle rate

Occorre presentare alla banca che ha erogato il mutuo una domanda apposita, compilando un modulo che è anche possibile scaricare online dal sito del Ministero dell’Economia o della Consap. Oltre al modulo bisogna presentare anche la carta d’identità del mutuatario, l’attestazione Isee del reddito e la documentazione comprovante la situazione di difficoltà per la quale si richiede la sospensione.

Formalmente la banca dovrebbe inoltrare entro 10 giorni lavorativi la domanda alla Consap, la quale darà risposta entro altri 15 giorni. Entro 30 giorni dalla risposta positiva da parte di Consap, la banca avvierà la sospensione. In realtà fino a fine 2022 la banca stessa può attivare direttamente la sospensione a partire dalla prima rata successiva alla presentazione della richiesta, se essa risulta formalmente completa e regolare.

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