Split payment prorogato al 2029: scadenze, obblighi e istruzioni operative per imprese e PA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE del 15 luglio 2026, la proroga dello split payment è ufficiale: il meccanismo resta in vigore fino al 30 giugno 2029, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Nessuna modifica all’ambito soggettivo, nessuna interruzione. Per chi opera con la Pubblica Amministrazione e gli enti obbligati, significa una sola cosa: continuità operativa, ma con un percorso di monitoraggio che impone di tenere in ordine fatture, registri e richieste di rimborso. Ecco le date, le regole e i passaggi da seguire per non sbagliare.

Chi è obbligato ad applicare lo split payment (e chi invece ne resta fuori)

Il perimetro dei soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti non cambia rispetto al regime già in vigore. L’obbligo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:

  • Pubbliche amministrazioni come definite dall’art. 1, c. 2, L. 196/2009
  • Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona
  • Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70% del fondo di dotazione
  • Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio o dai Ministeri (art. 2359 c. 1 n. 2 c.c.)
  • Società controllate direttamente o indirettamente (art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.) da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società precedenti
  • Società partecipate per almeno il 70% del capitale da amministrazioni pubbliche o dai soggetti elencati sopra

Restano esclusi dallo split payment:

  • I contribuenti in regime forfettario e nel regime dei minimi
  • I professionisti che applicano la ritenuta d’acconto
  • I soggetti che operano in reverse charge, per i quali l’IVA è già a carico del committente

Le società quotate nell’indice FTSE MIB sono uscite dall’ambito di applicazione già dal 1° luglio 2025, in base alla decisione di esecuzione UE 2023/1552. La proroga al 2029 non le reintroduce.

Le scadenze operative essenziali

Il calendario non impone nuovi adempimenti dichiarativi specifici, ma fissa alcune date rilevanti per la gestione quotidiana e per il monitoraggio della misura.

  • 1° luglio 2026 – La proroga entra in vigore senza soluzione di continuità. Fatture emesse da questa data verso soggetti obbligati continuano a seguire le regole dello split payment.
  • 30 settembre 2027 – L’Italia deve trasmettere alla Commissione europea una relazione dettagliata sull’efficacia della misura, sui tempi medi di erogazione dei rimborsi IVA e su ogni altra misura antifrode introdotta, con relative date di entrata in vigore.
  • 30 giugno 2029 – Nuovo termine finale dell’autorizzazione, salvo ulteriori proroghe.

Come emettere fattura e versare l’IVA: il meccanismo in pratica

La regola operativa è semplice: l’IVA non va incassata dal fornitore, ma viene versata direttamente all’Erario dall’acquirente.

  • La fattura elettronica va emessa con l’indicazione «scissione dei pagamenti» e trasmessa al Sistema di Interscambio.
  • Il committente (la PA o l’ente obbligato) paga al fornitore il solo imponibile, mentre l’IVA confluisce su un apposito conto bancario dell’Erario.
  • La fattura si considera emessa quando è trasmessa allo SdI, non alla data di effettuazione dell’operazione (circ. AE 14/2019; FAQ AE 13 febbraio 2025).

Nessun cambio di procedura, nessuna deroga aggiuntiva da richiedere. Lo stress operativo vero si sposta sulla gestione dei crediti IVA.

Monete d'oro divise in due flussi uguali su una scrivania, split payment prorogato al 2029 per imprese e pubblica amministrazione
La proroga dello split payment al 2029 conferma la scissione dei pagamenti IVA per le operazioni con la Pubblica Amministrazione.

Crediti IVA e rimborsi prioritari: come muoversi

Poiché i fornitori non incassano l’IVA a monte sulle operazioni in split payment ma continuano a pagare l’IVA sugli acquisti, la posizione finisce spesso a credito. Qui la mossa operativa da non sbagliare è una: chiedere il rimborso prioritario.

  • I soggetti che effettuano operazioni in split payment hanno diritto al pagamento in via prioritaria dei crediti IVA derivanti da tali operazioni.
  • Le domande di rimborso collegate alla scissione dei pagamenti vengono trattate con precedenza rispetto alla procedura ordinaria.
  • La richiesta va presentata seguendo i canali standard dell’Agenzia delle Entrate, ma indicando chiaramente il collegamento con le operazioni in split payment.

La relazione del 2027 dovrà proprio rendicontare i tempi medi di liquidazione di questi rimborsi. È plausibile che il dato venga usato dall’amministrazione per calibrare le risorse dedicate: in altre parole, più le imprese segnalano ritardi, più cresce la pressione per accelerare.

Dove controllare se un cliente è soggetto allo split payment

L’elenco aggiornato delle società e degli enti tenuti alla scissione dei pagamenti è disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze. Le amministrazioni pubbliche sono invece censite nell’elenco IPA (www.indicepa.gov.it).

Chiunque riscontri errori nell’elenco (ad esempio una società ancora inclusa pur avendo perso i requisiti) può segnalarli tramite il modulo di richiesta scaricabile dal sito del Dipartimento, allegando la documentazione pertinente.

Un controllo rapido su questi elenchi, prima di emettere fattura, evita contestazioni in fase di liquidazione e riduce il rischio di dover correggere documenti già trasmessi.

Analisi: tre anni di stabilità, ma con un vincolo di rendicontazione stringente

La proroga offre alle imprese e alle PA un orizzonte operativo di tre anni senza scossoni. Ma la condizione imposta dal Consiglio UE — la relazione entro il 30 settembre 2027 — trasforma questa finestra in un periodo di osservazione. Non è irrilevante: il Consiglio qualifica le autorizzazioni a misure derogatorie come «soluzione di ultima istanza» e invita l’Italia a rafforzare gli strumenti convenzionali antifrode. Se la relazione non dimostrerà un’efficacia netta, o se i tempi dei rimborsi resteranno alti, la richiesta di un’ulteriore proroga potrebbe incontrare resistenze. Per le imprese fornitrici della PA, la priorità operativa resta quella di tenere traccia puntuale dei crediti IVA maturati e usare senza remore il canale di rimborso prioritario: non solo per una questione di liquidità, ma anche per alimentare la statistica che sarà al centro della valutazione europea.

Il meccanismo non è cambiato. Ma la partita sulla sua legittimità futura si giocherà sui dati che imprese e professionisti contribuiranno a generare nei prossimi ventiquattro mesi.

Fonti

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